Agenti contabili: il legislatore regionale non può attribuire autonomamente ad alcuni soggetti la qualifica di agente contabile in quanto tale potere è di competenza esclusiva statale
Pubblicato il 20/04/24 00:15 [Doc.13244]
di Corte Costituzionale


La Corte costituzionale, con la sentenza n. 59, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

La Corte costituzionale con tale sentenza ha affermato che la disposizione regionale censurata, attribuendo autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle società partecipate dalla Regione Calabria, esula dalla competenza del legislatore regionale. Quest’ultimo può unicamente disciplinare l’assetto organizzativo interno della gestione societaria ed eventualmente gli ambiti della delega di amministratori e sindaci, ma non può anche attribuire loro la qualifica di agente contabile invadendo così la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall’art. 117 Cost. nella materia «giurisdizione e norme processuali» (sentenze n. 160 del 2022, n. 285 del 2019, n. 8 del 2017, n. 19 del 2014) e dunque, nello specifico, quella inerente al giudizio di conto.

La questione era stata sollevata dalla Corte dei conti in riferimento agli artt. 3, 103, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in quanto la disposizione censurata avrebbe posto l’obbligo di rendere il conto delle partecipazioni sociali in capo agli amministratori e ai sindaci della società partecipata, quando tale responsabilità andrebbe, invece, posta in capo agli uffici regionali.

La Corte costituzionale, inoltre, ha espresso l’auspicio, in assenza di una disciplina statale organica, che il legislatore statale intervenga nella materia prendendo in adeguata considerazione l’evoluzione della figura e del ruolo dell’agente contabile con particolare riguardo alle partecipazioni societarie degli enti pubblici.

 


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