Il diritto dell'Unione non osta, a priori, alla perdita automatica della cittadinanza tedesca in caso di riacquisto della cittadinanza turca
Pubblicato il 27/04/24 00:00 [Doc.13274]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nelle cause riunite da C-684/22 a C-686/22 | Stadt Duisburg (Perdita della cittadinanza tedesca)

Tuttavia, qualora detta perdita sia anche tale da comportare la perdita della cittadinanza dell’Unione, deve poter essere effettuato un esame individuale delle conseguenze di tale perdita per la persona interessata Vari cittadini turchi contestano dinanzi ad un giudice tedesco la perdita della cittadinanza tedesca, acquisita per naturalizzazione nel 1999. Per diventare tedeschi, essi avevano dovuto rinunciare alla cittadinanza turca. Tuttavia, dopo la naturalizzazione in Germania, e più precisamente dopo il 1º gennaio 2000, essi hanno nuovamente acquisito, su loro richiesta, la cittadinanza turca. Orbene, in forza di una modifica della normativa tedesca entrata in vigore il 1º gennaio 2000, tale riacquisto della cittadinanza turca ha comportato la perdita automatica 1 della cittadinanza tedesca. Il giudice tedesco nutre dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di detta perdita automatica della cittadinanza tedesca. Infatti, dato che le persone interessate non possiedono la cittadinanza di un altro Stato membro, essa comporta anche la perdita della cittadinanza dell’Unione e quindi del diritto di circolare e soggiornare liberamente in tutta l’Unione europea. Il giudice tedesco ha pertanto interrogato la Corte di giustizia al riguardo. La Corte ricorda 2 che la definizione delle condizioni di acquisizione e di perdita della cittadinanza rientra nella competenza di ciascuno Stato membro. Se, tuttavia, come nel caso di specie, la perdita della cittadinanza determina anche la perdita della cittadinanza dell’Unione, devono essere rispettati taluni dettami del diritto dell’Unione, in particolare il principio di proporzionalità. Il diritto dell’Unione non osta, a priori, a che una persona che acquista volontariamente la cittadinanza di un paese terzo perda automaticamente la cittadinanza dello Stato membro considerato e, di conseguenza, anche la cittadinanza dell’Unione. Infatti, è legittimo che uno Stato membro voglia tutelare il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra sé stesso e i suoi cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza. Tuttavia, la persona interessata deve disporre della facoltà di rivolgersi alle autorità e ai giudici nazionali per far verificare se la perdita dello status di cittadino dell’Unione abbia per tale persona conseguenze sproporzionate 3 . In tal caso, essa deve poter conservare la propria cittadinanza e quindi la cittadinanza dell’Unione o, se del caso, riacquistarle con effetto retroattivo.

 


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