Appello Firenze sul cram down nel concordato liquidatorio
Pubblicato il 29/04/24 00:00 [Doc.13284]
di Redazione IL CASO.it


Concordato preventivo – Omologazione forzosa – Applicazione al concordato in continuità – Esclusione

La norma di cui all’art. 88 CCI che prevede l’omologazione forzata del concordato preventivo (c.d. cram down), quando la proposta di soddisfacimento dei creditori fiscali e previdenziali sia per questi conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria, può trovare applicazione con riguardo alla sola ipotesi di concordato liquidatorio, perché fa riferimento solo all’art. 109 co. 1 CCI che nel disciplinare la maggioranza per l’approvazione del concordato fa “salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5”, secondo il quale “il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore”.

 


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