Corte di Cassazione - Impugnazione della deliberazione assembleare e onere della prova a carico del condomino
Pubblicato il 29/04/24 00:00 [Doc.13287]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 2406 del 25/01/2024

Quote di partecipazione al supercondominio - Espressione dei valori proporzionali di ciascuna unità in millesimi in apposita tabella - Necessità - Impugnazione della deliberazione assembleare - Onere della prova a carico del condomino - Contenuto - Prova della mancanza di regolare tabella - Esclusione - Sindacato del giudice in merito al raggiungimento del quorum - Sussistenza.

In tema di supercondominio, per agevolare lo svolgimento delle assemblee e per ripartire le spese, i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare e di ciascun condominio devono essere espressi in millesimi in apposita tabella, da approvarsi con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. ove meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, ovvero all'unanimità ove si intenda derogare a tali valori e criteri, non essendo comunque configurabile una formazione della tabella millesimale per facta concludentia; sicché il condomino che impugni una deliberazione dell'assemblea di supercondominio, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o all'approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., non configurando l'eventuale mancanza di apposita tabella ragione di automatica invalidità delle deliberazioni adottate e dovendo il giudice, comunque, accertare, seppur a posteriori, se le necessarie maggioranze fossero state, o meno, raggiunte.


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