Illegittimo il sequestro a fini probatori di un dispositivo informatico che conduca alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici senza alcuna previa selezione di essi
Pubblicato il 01/05/24 00:00 [Doc.13293]
di Giurisprudenza Penale, Editore e Direttore Guido Stampanoni Bassi


Con questo non si vuole escludere a priori la legittimità di un sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici che comporti l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di informazioni ivi contenute, In tal caso, al fine di escludere che la misura assuma una valenza meramente esplorativa, è, tuttavia, necessario che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro.

Si è, inoltre, condivisibilmente affermato che anche in tal caso il trattenimento dei dati non può essere protratto a tempo indeterminato; ciò in quanto l'estrazione di copia integrale dei dati contenuti nei dispositivi informatici realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato.

Per tale ragione, si rende necessario che il PM predisponga un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile (soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato) e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia integrale.

Proprio in considerazione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi informatici e della loro capacità di archiviazione di una massa eterogenea di dati attinenti alla sfera personale del titolare, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva è, dunque, necessario che il PM illustri nel decreto di sequestro probatorio:

a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;

b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria;

c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati.

 


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