Accordo di reciprocità tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi IVA
Pubblicato il 08/05/24 00:00 [Doc.13315]
di Alberto Valcarenghi, Dottore commercialista


Risoluzione n. 22 del 2 maggio 2024

omissis

Tanto premesso, relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito è applicabile l’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA e pertanto:

-i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente;

- i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dell’articolo 38-bis2, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972.

L’istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010.

In allegato la risoluzione 22/2024

 


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