Impugnazione dell'ordinanza cautelare prevista dall' art. 47 del D. Lgs. 546/1992, così come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. s del D. Lgs. n° 220/2023
Pubblicato il 07/05/24 00:00 [Doc.13320]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dello studio Avvocati Novella Baronciani ed Arturo Pardi di Pesaro.

Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche.

Necessità di motivazione da parte dell’ordinanza cautelare - Autonomia della fase cautelare rispetto al processo di merito

L’ ordinanza che provvede in ordine all’istanza di sospensione dell’esecuzione tributaria deve fornire motivazione della sussistenza o insussistenza dei presupposti di cui all’art. 47 d.lgs. n.546/1992 fumus boni juris e irreparabile pregiudizio subito dal ricorrente.

L'autonomia della fase cautelare rispetto al processo di merito pendente innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado rende necessario che la Corte si pronunci anche sulle spese del procedimento cautelare oggetto della controversia.

 


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