Franchising e abuso del diritto (Cass 2 maggio 2024 n 11737): sulla durata minima del contratto di affiliazione commerciale
Pubblicato il 08/05/24 09:02 [Doc.13327]
di Redazione IL CASO.it


di Brunella De Blasio, Studio legale De Blasio

Nel contratto di franchising a tempo indeterminato (anche nel caso di franchising cd. light, implicante oneri ed investimenti non cospicui), l’affiliante deve attendere tre anni per poter recedere. Diversamente il recesso è contrario a buona fede, abusivo ed arbitrario, in quanto questo periodo costituisce il lasso di tempo minimo sufficiente all’ammortamento dell’investimento da parte dell’affiliato.

In sede di sentenza definitiva, il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio tale violazione (Cass. 6689/2012; Cass., 05/10/2020, n. 21258).

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

 


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