La Cassazione sulla limitazione di responsabilità dell'assuntore nel concordato fallimentare
Pubblicato il 28/06/24 08:20 [Doc.13497]
di Redazione IL CASO.it


Concordato fallimentare – Limitazione di responsabilità dell’assuntore

L’art. 124 l.f., laddove stabilisce che l’assuntore può limitare la sua responsabilità nei confronti dei soli «creditori ammessi al passivo anche provvisoriamente», ivi compresi in ogni caso «quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta», richiede, se si vuole implicitamente, ma comunque necessariamente ed in modo del tutto inequivoco, il maturare di una scansione costituita dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, di modo che la menzione dei «creditori ammessi al passivo anche provvisoriamente» non ha da essere inteso come riferito ai creditori risultanti dall’elenco provvisorio di cui al primo comma della norma, ma a quei creditori i cui crediti non siano stati ancora definitivamente accertati, con la conseguente formazione del giudicato endofallimentare, e siano perciò da ritenere ammessi in via ancora provvisoria, per essere stati fatti oggetto di impugnazione o di revocazione, ai sensi dell’articolo 98 della legge fallimentare.

La clausola di limitazione della responsabilità non si applica dunque nelle proposte di concordato anteriori alla formazione dello stato passivo, cioè laddove vi sia l'elenco provvisorio dei creditori pur se vidimato dal giudice delegato, ossia approvato ai sensi del primo comma dell'articolo 124, bensì soltanto nei casi in cui lo stato passivo sia stato depositato.

Questo il principio di diritto enunciato nella decisione:

“La previsione del secondo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 124 della legge fallimentare, in forza del quale il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale, destinata ad operare a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, la quale non confligge con il precetto dettato dal precedente terzo comma della medesima disposizione».”

 


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