Omessa indicazione del valore dell’immobile e violazione del limite di finanziamento ex art. 38 TUB
Pubblicato il 16/07/16 11:43 [Doc.1350]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Monza, 2 luglio 2016. Giudice Fuzio.

Segnalazione dell'AVV. PIER CARLO CAJANI

Mutuo fondiario - Mancata indicazione del valore dell’immobile - Violazione del limite di finanziamento ex art. 38 TUB – Insussistenza
La mancata indicazione, nel contratto di mutuo fondiario, del valore dell’immobile il cui acquisto e oggetto del finanziamento non comporta la nullità del contratto e non costituisce necessariamente prova della violazione del limite di finanziamento stabilito nella misura dell’80% dall’articolo 38 TUB.

Contratto di mutuo - Usura - Somma aritmetica del tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori – Esclusione
La valutazione dell’usurarietà di un tasso di interesse ai fini dell’applicazione della nullità di cui all’articolo 1815, comma 2, c.c. non va operata sommando aritmeticamente il tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori, trattandosi di categorie di interessi aventi diverse finalità e tra loro alternativi, ma valutando ciascuno di essi singolarmente con riguardo al tasso soglia.


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