La cartella esattoriale notificata direttamente all'erede
Pubblicato il 29/06/24 00:00 [Doc.13506]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Il recapito impersonale e collettivo all’ultimo indirizzo del defunto è mera facoltà dell'ufficio, mentre il ruolo è intestato al contribuente anche dopo il suo decesso

immagine generica illustrativa

È valida la notifica della cartella esattoriale effettuata direttamente all'erede e non, impersonalmente e collettivamente, all'ultimo domicilio del defunto.

È quanto ha stabilito la Corte suprema, con l’ordinanza n.12964 del 13 maggio 2024, accogliendo un ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria.

In proposito, i giudici di piazza Cavour hanno chiarito che in caso di decesso di un contribuente, anche se gli eredi non hanno comunicato il proprio domicilio fiscale, ai sensi dell'articolo 65 del Dpr n. 600/19763, è comunque valida la notifica dell'atto impositivo effettuata direttamente a uno di essi, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi una mera facoltà dell'ufficio, la cui mancanza non determina la nullità della notifica eseguita direttamente nei confronti di un singolo erede.

Inoltre, con la medesima pronuncia, la Corte ha evidenziato, che mentre la cartella di pagamento va notificata agli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'articolo 12 del Dpr n. 602/1973 va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso.

Il fatto e la decisione dei giudici di merito
L’Agenzia delle entrate emetteva e notificava nei confronti di un contribuente, nella sua qualità di erede del de cuius, una intimazione di pagamento relativa a debiti tributari di spettanza erariale facenti capo al defunto stesso.

La cartella veniva, dunque, notificata al contribuente personalmente e non, invece, impersonalmente e collettivamente, all'ultimo domicilio del de cuius.

Proprio in base a tale ragione, l’erede proponeva ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale di Lecce che però lo dichiarava inammissibile.

Diverso ragionamento, invece, seguivano i giudici della commissione tributaria regionale della Puglia che, interessati da apposito appello del contribuente, lo accoglievano annullando gli atti impositivi del Fisco.

I magistrati tributari di secondo grado, infatti, ritenevano nulle per violazione dell’articolo 65 del Dpr n. 600/1973 le notificazioni sia dell'intimazione di pagamento sia della cartella esattoriale sottesa in quanto atti intestati al defunto e non agli eredi e notificati tre anni dopo la morte del titolare degli atti impositivi.

Nello specifico, i magistrati baresi hanno ritenuto che, stante il tempo trascorso, l’ufficio fosse pienamente a conoscenza della morte del de cuius, tra l’altro per effetto della denuncia di successione, e che, quindi, avrebbe dovuto optare per una notificazione collettiva e impersonale a tutti gli eredi, rilevando, inoltre, come il ruolo era stato emesso a carico di un soggetto defunto, mentre l'iscrizione a ruolo sarebbe dovuta avvenire a carico di tutti gli eredi.

La norma
L’articolo 65 del Dpr n. 600/1973 dispone, al primo comma, che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, onerando gli stessi, al secondo comma, di comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del defunto le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

Il terzo comma prevede che tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.

Infine, ai sensi del quarto comma, la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

Il ricorso in cassazione e la decisione della Corte
Avverso la decisione dei magistrati pugliesi, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso di ultima istanza dinanzi la Corte di cassazione lamentando, in particolare, l’erroneità della sentenza impugnata laddove aveva decretato la nullità degli atti del Fisco per essere stati notificati direttamente nei confronti dell’erede senza il rispetto della formalità di cui al sopra citato comma 4 dell’articolo 65 del Dpr n. 600/1973.

Al riguardo, infatti, l’ufficio sostiene che la notificazione agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius presupponga l'omessa comunicazione al trentesimo giorno prima della notificazione degli elementi di cui al citato comma 2 dell’articolo 65 laddove in presenza di tale comunicazione la notificazione vada effettuata nominativamente agli eredi (nel caso in esame era stata presentata apposita denuncia di successione) ritenendo, per di più, che la notificazione all'erede presso il suo domicilio possa, in ogni caso, essere effettuata, a discrezione dell’ufficio, anche in assenza della ridetta comunicazione di cui al più volte richiamato articolo 65, secondo comma.

Inoltre, l’Amministrazione ritiene illegittima la sentenza impugnata laddove ha reputato che l'ufficio avrebbe dovuto procedere a emettere nuovi ruoli a carico degli eredi mentre, come ricorda lo stesso ente impositore, ai sensi dell'articolo 12 del Dpr n. 602/1973, il ruolo va intestato al contribuente anche dopo il suo decesso.

Chiamati a pronunciarsi definitivamente sulla questione, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria, cassando la decisione dei giudici tributari di secondo grado.

In merito, i giudici romani hanno chiarito, in conformità alla più recente giurisprudenza sul punto, che ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, a seguito della morte del de cuius, la notifica effettuata dall’Ufficio nelle mani proprie di uno di essi e non impersonalmente e collettivamente a tutti gli eredi, deve essere considerata pienamente legittima in quanto la norma di cui all’art. 65 del Dpr 60071973 altro non pone che un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi.

La notificazione impersonale e collettiva agli eredi è, infatti, una mera facoltà dell'Ufficio, la cui mancanza non ingenera nullità della notificazione effettuata direttamente all'erede e questo perché, hanno precisato i magistrati di Piazza Cavour, “la notificazione di una cartella contenente il debito iscritto a ruolo a carico del de cuius effettuata direttamente nei confronti del soggetto che ha reso noto all'Amministrazione finanziaria di essere subentrato nella posizione ereditaria del de cuius (rendendola edotta dei propri dati anagrafici), appare non meno irrispettosa del diritto di difesa rispetto alla notificazione della cartella eseguita presso l'ultimo domicilio del de cuius impersonalmente nei confronti degli eredi, peraltro già palesatisi con la dichiarazione di successione.”.

Da ultimo, la suprema Corte ha, inoltre, precisato che, come del resto correttamente sostenuto dall’ufficio, mentre la cartella di pagamento va notificata agli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso

 

 

 


© Riproduzione Riservata