Stato di diritto: il collegio giudicante investito di un procedimento deve decidere da solo sulla sua conclusione
Pubblicato il 13/07/24 00:00 [Doc.13549]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nelle cause riunite C-554/21 | HANN-INVEST, C-622/21 | MINERAL-SEKULINE e C727/21 | UDRUGA KHL MEDVEŠ?AK ZAGREB

 Deve essere esclusa qualsiasi ingerenza indebita da parte di soggetti estranei al collegio giudicante Un meccanismo procedurale interno a un organo giurisdizionale volto a evitare contrasti giurisprudenziali, a porvi rimedio e a garantire quindi la certezza del diritto insita nel principio dello Stato di diritto deve anch’esso rispettare i requisiti relativi all’indipendenza dei giudici. In particolare, il collegio giudicante investito di un procedimento deve prendere da solo la decisione che conclude quest’ultimo. Deve essere esclusa qualsiasi ingerenza indebita da parte di soggetti estranei al collegio giudicante.

Negli organi giurisdizionali di secondo grado croati, qualsiasi decisione adottata da un collegio giudicante deve essere trasmessa al giudice della registrazione dell'organo giurisdizionale in questione prima che sia considerata formalmente emessa e possa essere notificata alle parti.

Il giudice della registrazione è designato dal presidente dell'organo giurisdizionale in questione. Nella prassi, è dotato del potere di sospendere la pronuncia di una sentenza e di impartire istruzioni al collegio giudicante. Il suo intervento e la sua identità non sono noti alle parti.

Se il collegio giudicante non si conforma alle sue istruzioni, il giudice della registrazione può richiedere la convocazione di una riunione di dipartimento. Quest'ultima può adottare una «posizione giuridica» vincolante per tutti i collegi giudicanti appartenenti al dipartimento. Il collegio giudicante in questione che aveva già concluso la sua attività deliberativa deve, se del caso, modificare la sua decisione giudiziaria precedentemente adottata.

Secondo la Corte d’appello di commercio croata, tale meccanismo procedurale è stato finora giustificato dalla necessità di garantire la coerenza della giurisprudenza. Nutrendo dubbi sulla sua compatibilità con il diritto dell’Unione e in particolare con il principio dello Stato di diritto 1 , essa ha interpellato al riguardo la Corte di giustizia.

La Corte risponde che il diritto dell'Unione osta a che il diritto nazionale preveda un meccanismo interno a un organo giurisdizionale nazionale in virtù del quale ? la decisione giudiziaria adottata dal collegio giudicante investito di un procedimento può essere spedita alle parti ai fini della conclusione di quest’ultimo solo se il suo contenuto è stato approvato da un giudice della registrazione non appartenente a tale collegio giudicante;

? una riunione di dipartimento di tale organo giurisdizionale ha il potere di obbligare, con l'emissione di una «posizione giuridica», il collegio giudicante investito di un procedimento a modificare il contenuto della decisione giudiziaria che tale collegio ha precedentemente adottato, ancorché tale riunione di dipartimento comprenda anche giudici diversi da quelli appartenenti a tale collegio giudicante e, se del caso, soggetti estranei all’organo giurisdizionale in questione, dinanzi ai quali le parti non hanno la possibilità di Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! presentare i loro argomenti.

La garanzia di accesso a un giudice indipendente e precostituito per legge implica che il collegio giudicante investito di un procedimento prenda da solo la decisione che conclude lo stesso procedimento. La composizione dei collegi giudicanti deve essere soggetta a norme trasparenti e note ai singoli al fine di escludere qualsiasi ingerenza indebita da parte di soggetti estranei al collegio giudicante dinanzi ai quali le parti non hanno potuto esporre i loro argomenti.

È tuttavia ammissibile un meccanismo procedurale che, al fine di evitare contrasti giurisprudenziali o di porvi rimedio e di garantire quindi la certezza del diritto insita nel principio dello Stato di diritto, consente a un giudice di un organo giurisdizionale che non appartiene al collegio giudicante competente di rinviare un procedimento a un collegio giudicante ampliato di tale organo a condizione che: 1) il procedimento non sia ancora stato trattenuto in decisione dall’organo giudicante inizialmente designato, 2) le circostanze in cui un siffatto rinvio può essere effettuato siano chiaramente definite nella legislazione applicabile e 3) il rinvio di cui trattasi non privi gli interessati della possibilità di partecipare al procedimento dinanzi a tale collegio giudicante ampliato.


 

 


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