La rinunzia abdicativa della proprietà immobiliare con atto notarile unilaterale all'esame delle SS.UU. della Cassazione a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
Pubblicato il 15/07/24 08:51 [Doc.13558]
di Redazione IL CASO.it


di Luigi Di Prisco, Avvocato.

E' un problema di estrema importanza soprattutto perché nel nostro ordinamento non vi è una specifica disciplina, ed esistono divergenze interpretative difficilmente risolvibili.

La rinuncia abdicativa (o liberatoria) sarebbe una forma di estinzione del diritto di proprietà, in conseguenza della quale il bene resta senza alcun titolare e va distinta dalla rinunzia traslativa, che comporta il trasferimento in capo ad altro soggetto.

Parte della dottrina ritiene non ammissibile l’istituto perché manca una espressa previsione legislativa e perché si verrebbe a creare una situazione di incertezza sulla titolarità del bene.

Diversamente , con prevalenza della giurisprudenza, si sostiene che la proprietà è un diritto patrimoniale e come tale è liberamente disponibile e in seguito alla rinunzia il bene viene acquisito dallo Stato ai sensi dell’art. 827 cc.

Alcuni ritengono che il negozio in parola avrebbe una causa astratta e quindi sarebbe nullo per mancanza della stessa. Per l’orientamento prevalente, la rinuncia avrebbe causa atipica, meritevole di tutela secondo la previsione degli articoli 1322 comma 2 e 1324 del codice civile. Per l’Avvocatura dello Stato, l’istituto presenta una causa illecita nell’ipotesi in cui il proprietario abbandonasse l’immobile in cattivo stato manutentivo o addirittura pericolante, comportando delle spese per il ripristino a carico della collettività.

Proprio in quest’ultima ipotesi (rinunzia ad immobile sito in zona soggetta a dissesto franoso e necessitante di elevati costi per la manutenzione a carico della collettività, con richiesta di dichiarazione di nullità dell’atto dismissivo) il Tribunale di Venezia (con Ord. n. 4569 del 23.04.2024, in allegato) ha disposto rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e la Prima Presidenza della Cassazione (PP n. 11382/2024 del 25.06.2024, in allegato) ha rimesso la questione alla SS.UU., stante le gravi difficoltà interpretative.

 


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