La vendita della quota indivisa nelle esecuzioni immobiliari ex art. 600 c.p.c.
Pubblicato il 05/08/24 11:46 [Doc.13647]
di Francesco Mainetti, Avvocato
Trib. Lagonegro, ordinanza, 5 agosto 2024 – G.E. Aniello Maria De Piano
Espropriazione beni indivisi – Istanza assegnazione comproprietaria al prezzo CTU – Giudizio divisione – Esclusione – Ordinanza vendita quota – Ammissibilità
Nell’esecuzione immobiliare di quota di bene indiviso ove non sia praticabile la separazione in natura, nel caso in cui il comproprietario abbia manifestato il serio interesse ad acquisire la quota indivisa al prezzo di stima, così risultando probabile la vendita della quota indivisa a un prezzo pari o superiore al valore della stessa determinato a norma dell’art. 568 c.p.c., il Giudice dell’esecuzione non dispone procedersi al giudizio di divisione, ma alla vendita della quota indivisa di proprietà del debitore esecutato a norma dell’art. 600, comma 2 seconda parte, c.p.c. (nella specie, con parallela ordinanza, il G.E. ha delegato le operazioni di vendita all’asta della quota indivisa) (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
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