Notifica non andata a buon fine: sussiste obbligo di riattivarsi per completarla
Pubblicato il 19/07/16 08:34 [Doc.1368]
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Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 15 luglio 2016 n. 14594 (Pres. Rordorf, rel. Curzio)

NOTIFICAZIONE – PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO NON CONCLUSO – ONERE DELLA PARTE DI ATTIVARSI AUTONOMAMENTE PER RIATTIVARE IL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO - SUSSISTE

Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. Quindi, se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento in cui è stata richiesta la notifica. Questa continuità, però, sussiste solo in presenza di alcune condizioni. La prima riguarda l’iniziativa. È la parte istante che, preso atto della non riuscita della notifica deve attivarsi per completare il processo notificatorio. E deve fare ciò in piena autonomia senza la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice. L’attività della parte interessata a completare la notificazione deve essere attivata con "immediatezza" appena appresa la notizia dell’esito negativo della notificazione e deve svolgersi con "tempestività". Dal sistema è anche desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell’esito negativo della prima richiesta. Tale termine può essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325, c.p.c.

Massima ufficiale: “La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova”


IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE – DIFENSORE CHE SVOLTA LE SUE FUNZIONI NELLO STESSO CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE A CUI ASSEGNATO – ONERE DI RISCONTRO MEDIANTE LE RISULTANZE DELL’ALBO PROFESSIONALE - SUSSISTE

Nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento (sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, richiamando sez. un., 18 febbraio 2009, n. 3818).


IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE – DIFENSORE CHE NON SVOLTA LE SUE FUNZIONI NELLO STESSO CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE A CUI ASSEGNATO – ONERE DI RISCONTRO MEDIANTE LE RISULTANZE DELL’ALBO PROFESSIONALE – NON SUSSISTE

La notifica dell’impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi dell’art. 82 r.d. 37/1934, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti (cfr., da ultimo, Cass., 6-3, ord., 18 novembre 2014, n. 24539).

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 15 luglio 2016 n. 14594 (Pres. Rordorf, rel. Curzio)
IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE – DIFENSORE CHE NON SVOLTA LE SUE FUNZIONI NELLO STESSO CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE A CUI ASSEGNATO – ONERE DI RISCONTRO MEDIANTE LE RISULTANZE DELL’ALBO PROFESSIONALE – NON SUSSISTE

La notifica dell’impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi dell’art. 82 r.d. 37/1934, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dell’ufficio giudiziario


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