Mercati dei prodotti agricoli: la normativa ungherese che impone ad un commerciante di mettere in vendita taluni prodotti agricoli ad un prezzo determinato e in un quantitativo predefinito è contraria al diritto dell'Unione
Pubblicato il 21/09/24 00:00 [Doc.13702]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-557/23 | SPAR Magyarország

Tale normativa impedisce ai commercianti, senza adeguate giustificazioni, di fissare liberamente i prezzi e i quantitativi di vendita di tali prodotti sulla base di considerazioni economiche Nel febbraio 2022, nel contesto della pandemia di Covid-19, l’Ungheria, con un decreto governativo, ha regolamentato la commercializzazione di sei prodotti di base (taluni tipi di zucchero, farina di grano, olio di girasole, carne suina e di pollame, nonché di latte). A partire dal novembre 2022, a causa della guerra in Ucraina, il decreto è stato modificato e altri due prodotti sono stati aggiunti all’elenco, ossia le uova e le patate. Il decreto governativo è rimasto in vigore fino al 31 luglio 2023.

Secondo tale testo, i commercianti che avevano già commercializzato tali prodotti ad una data anteriore determinata erano tenuti, a pena di ammenda, a metterne in vendita un quantitativo predefinito – in funzione, in un primo momento, del quantitativo giornaliero medio messo in vendita durante un periodo di riferimento e, in un secondo tempo, del quantitativo detenuto nelle scorte dei prodotti in questione durante un tale periodo di riferimento – ad un prezzo regolamentato.

Nel maggio 2023, le autorità ungheresi hanno inflitto un’ammenda alla dettagliante SPAR Magyarország constatando che, in uno dei suoi spazi adibiti alla vendita, essa non aveva rispettato i quantitativi giornalieri nelle scorte di cinque prodotti previsti dal decreto. La SPAR ha avviato un procedimento dinanzi la Corte di Szeged (Seghedino, Ungheria) volto all’annullamento della decisione di tali autorità. Nutrendo dubbi sulla compatibilità del decreto governativo con il regolamento OCM 1 e in particolare con il principio della libera determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli sulla base del libero gioco della concorrenza , tale giudice ha interrogato la Corte di giustizia.

Innanzitutto, la Corte accerta che il decreto governativo viola il libero gioco della concorrenza, una componente fondamentale del regolamento OCM. Infatti, l’obbligo di mettere in vendita prodotti agricoli a prezzi regolamentati e in quantitativi determinati impedisce ai commercianti di fissare liberamente i loro prezzi di vendita e i quantitativi che intendono vendere sulla base di considerazioni economiche.

La Corte esamina poi l’argomento dell’Ungheria, vertente sul fatto che tale restrizione sarebbe giustificata dalla lotta contro l’inflazione e dalla tutela dei consumatori sfavoriti mediante un approvvigionamento garantito di derrate alimentari di base a prezzi accessibili. La Corte accerta che, anche supponendo che il decreto governativo sia idoneo a realizzare tali obiettivi, le misure che esso comporta non sono proporzionate. Infatti, il pregiudizio al libero accesso dei commercianti al mercato in condizioni di concorrenza effettiva, nonché le turbative su tutta la catena di Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! approvvigionamento causate dai prezzi regolamentati e dai quantitativi imposti a tali commercianti eccedono quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal decreto.

In tali condizioni, la Corte rileva che il decreto governativo ungherese, ivi incluso il suo regime sanzionatorio, è contrario al regolamento OCM.


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