Appello Roma - Quando il mancato rispetto dell'ordine delle cause di prelazione non impedisce l'omologazione del concordato semplificato
Pubblicato il 01/10/24 09:24 [Doc.13766]
di Redazione IL CASO.it


Concordato semplificato - Rispetto dell'ordine delle cause di prelazione – Parametro della alternativa della liquidazione giudiziale

La Corte d’Appello di Roma, con questa interessante decisione in tema di concordato semplificato, afferma che il mancato rispetto dell'ordine delle cause di prelazione previsto dall’art. 25-sexies CCII non impedisce l’omologazione del concordato “ogni qualvolta l’assetto distributivo del piano costituisca per gli stessi un’alternativa quantomeno equivalente, ma mai deteriore, rispetto alla liquidazione giudiziale”.

Riportiamo la motivazione sul punto:

“Il ragionamento della parte risente, ad avviso del Collegio, di una lettura atomistica della disposizione e trascura di considerare come, tra le varie condizioni cui l’art. 25 sexies comma 5 CCII subordina l’omologazione del piano nel concordato semplificato, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione … coesista, a rigore, con ulteriori e concorrenti presupposti che, a rigore, non autorizzano a ritenere che la integrale soddisfazione dei prelazionari costituisca, nella presente procedura, un aspetto inderogabile ogni qualvolta l’assetto distributivo del piano costituisca per gli stessi un’alternativa quantomeno equivalente, ma mai deteriore, rispetto alla liquidazione giudiziale.

In altri termini, la parte reclamante avrebbe dovuto condurre una disamina complessiva delle varie condizioni ricorrenti, prima evidenziando in che termini l’esecuzione del piano comporterebbe conseguenze pregiudizievoli rispetto all’alternativa liquidatoria, e tanto tenuto conto della specifica situazione dedotta in lite, connotata, in primo luogo, da un attivo inferiore al prezzo offerto dal terzo, ma, soprattutto, dal concorso con crediti assistiti da pozioni cause di prelazione rispetto a quella vantata dalla deducente.

La mancata previsione di una regola che, come nel concordato ordinario, ammette una indiscriminata falcidia dei crediti prelatizi con la c.d. degradazione del prelatizio per incapienza del bene non può essere interpretata restrittivamente, nel senso, cioè, di rendere automaticamente operante un principio di integrale soddisfazione dei prelazionari, essendo tale ultima condizione invocabile solo in quanto concretamente perseguibile anche in sede liquidatoria, tenuto conto delle specifiche condizioni date.”

 


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