Spese e compenso dell'esperto per la stima del valore della quota del socio receduto
Pubblicato il 09/10/24 08:52 [Doc.13799]
di Redazione IL CASO.it


a cura di Paolo Florio

Il Tribunale di Torino con una sentenza del 15.05.2024 ha confermato alcuni principi riguardo alla spese ed al compenso del professionista incaricato di determinare il valore della quota di un socio receduto, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.

Ruolo dell’Esperto: L’esperto nominato non assume la veste di #ausiliario del giudice, ma agisce come figura indipendente incaricata di determinare il valore della quota. Tale attività avviene esternamente al procedimento principale.

Ripartizione delle Spese: Le spese per la determinazione del valore della quota sono a carico della società se la determinazione dell’organo amministrativo è stata contestata in modo fondato, altrimenti il costo sarà a carico del socio receduto.

 

FAQ - Domande Frequenti:

Quali sono le implicazioni pratiche per le società?  La società è tenuta a coprire le spese della perizia se la valutazione dell’organo amministrativo viene considerata inadeguata. Questo principio si basa su un criterio di causalità e responsabilità economica.

Quando si applica l’art. 2437-ter c.c.?  In tutte le situazioni di recesso del socio in cui il valore della quota è contestato e richiede l’intervento di un esperto nominato dal Tribunale.

 

Schema di Ripartizione delle Spese:

A carico della società: Quando la determinazione del valore da parte dell’organo amministrativo è inadeguata.

A carico del socio receduto: Se la determinazione contestata risulta congrua.

 


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