La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 e particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Pubblicato il 14/10/24 08:40 [Doc.13832]
di Giurisprudenza Penale, Editore e Direttore Guido Stampanoni Bassi


L'impianto argomentativo della sentenza impugnata è quasi interamente incentrato sulla verifica dei presupposti applicativi dell'art. 131-bis c.p., mentre all'analisi circa la sussistenza del reato e la configurabilità dell'illecito amministrativo contestato alla società sono dedicati solo pochi righi (pag. 1 della pronuncia gravata), peraltro di non agevole intelligibilità.

Ciò integra un evidente vizio di motivazione, atteso che, prima di affrontare il tema del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il Tribunale avrebbe dovuto compiutamente soffermarsi sulla prova della colpevolezza della persona fisica e della responsabilità amministrativa della persona giuridica, accertando in maniera adeguata la ricorrenza dei rispettivi presupposti.

Peraltro, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto anche nei confronti della società costituisce un ulteriore profilo di illegittimità della pronuncia, di cui dovrà eventualmente tenersi conto nell'ipotesi in cui, all'esito di un'adeguata verifica delle risultanze probatorie, dovesse essere ritenuto ravvisabile tanto il reato contestato alla persona fisica, quanto l'illecito amministrativo addebitato alla società.

In tal senso, si deve richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (Cass. Pen., Sez. III, n. 1420/2020), secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 231/2001, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto.

Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso.

 


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