Comunicazioni a mezzo mail: il titolare dell'indirizzo ne è responsabile e non può limitarsi a negare di aver mai ricevuto la comunicazione
Pubblicato il 22/10/24 08:10 [Doc.13863]
di Redazione IL CASO.it


Corte di cassazione, 18 settembre 2024, n. 25131.

Posta elettronica - Firma “semplice” – Valore probatorio – Responsabilità del destinatario - Fattispecie

Con riferimento alla ricezione delle comunicazioni a mezzo mail, il titolare dell’indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che non può limitarsi a negare di aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam.

[Nel caso di specie, la Cassazione ha rilevato che la corte del merito ha preso atto che esiste un documento, firmato dal ricorrente per ricezione, che contiene la firma non disconosciuta del ricorrente, con il quale questi riceve la comunicazione del dispositivo della decisione della CTR. Il ricorrente non è riuscito a provarne l’abusivo riempimento. Sulla base di questo, ha ritenuto accertato che la mail informativa fosse stata inviata al ricorrente, ed ha ritenuto assolto l’obbligo informativo.]

 


© Riproduzione Riservata