Privilegio processuale del creditore fondiario nelle liquidazioni giudiziale e controllata e compensi dei professionisti - Linee guida
Pubblicato il 25/10/24 08:35 [Doc.13877]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali
I Giudici Delegati e delle Esecuzioni Immobiliari,
- visti gli artt. 484 c.p.c. e 163 CCI, considerata la necessità di impartire direttive uniformi dispongono quanto segue:
- ritenuto di aderire all'orientamento di recente espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza del 19-8-2024 n. 22914 secondo cui il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 co. 2 del d. lgs. 385/1993 non solo nell'ambito della liquidazione giudiziale ma anche nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del d. lgs. 14/2019, evidenziano che tale creditore deve fare accertare il proprio credito dagli organi delle procedure concorsuali e che l'ammissione al passivo costituisce il presupposto necessario (v. Cass. 13-7-2018 n. 23482) per l'esercizio del diritto del creditore a vedersi assegnate somme, quand'anche in via provvisoria, in sede esecutiva e ciò a prescindere dalla costituzione nella procedura di esecuzione forzata del curatore ovvero del liquidatore. Ove l'ammissione al passivo del creditore fondiario non si sia verificata (perché non chiesta o non ottenuta), l'intero importo deve essere assegnato alla liquidazione giudiziale ovvero controllata onde venga ripartita tra i creditori ammessi. Il creditore fondiario dovrà pertanto fornire al delegato alla vendita prova della avvenuta ammissione del proprio credito al passivo della procedura concorsuale, in maniera tale che il delegato possa dare indicazioni all'aggiudicatario affinché versi direttamente una quota parte delle somme dovute, detratte quelle di seguito specificate, al creditore fondiario.
Eseguita l'aggiudicazione del bene in sede esecutiva, il curatore ovvero il liquidatore avrà cura di chiedere al Giudice Delegato la liquidazione di un acconto sul compenso, trovando applicazione, per entrambe le procedure concorsuali, la norma di cui all'art. 219 co. 2 CCI. L'acconto sarà determinato in ragione dell'attivo realizzato nell'ambito della procedura concorsuale, compreso il ricavato dalla vendita dell'immobile e al passivo accertato, anche valutato il credito insinuato dal creditore fondiario. Il Giudice dell'Esecuzione (e, quindi, il professionista delegato in virtù della delega di cui all'art. 591 bis c.p.c.) terrà conto della liquidazione effettuata ai fini della determinazione delle somme che l'aggiudicatario verserà direttamente al creditore fondiario.
Si precisa che i crediti che trovano collocazione anteriore rispetto al privilegio dell'ipotecario e che il curatore ovvero il liquidatore avrà cura di chiedere che vengano inseriti nel progetto di distribuzione redatto dal G.E. (e, in concreto, dal professionista delegato) sono a) quelli che godono del privilegio speciale immobiliare ai sensi dell'art. 2748 II co. c.c. nonché b) quelli prededucibili (v. artt. 6 CCI e, per la disciplina anteriore, l'art. 111 1.f.); i crediti di cui al punto b) possono riferirsi a spese o tributi specificamente ricollegabili all'amministrazione o gestione dei singoli beni (ad esempio gli oneri condominiali, ICl/IMU, le spese di assicurazione) o a esborsi che, sia pure di carattere generale, abbiano comportato un'utilità concreta per l'intera massa dei creditori (quali il compenso del curatore/liquidatore, il costo di iscrizione a ruolo della procedura concorsuale, gli oneri per l'utilizzo di software di gestione della procedura).
Va peraltro rammentato che il ricavato della vendita, realizzato in sede di esecuzione individuale, non è di per sé destinato a essere ricompreso nel concetto di attivo realizzato alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal decreto ministeriale n. 30/2012 (e, per la liquidazione controllata, dal d.m. 202/2014) a meno che il curatore ovvero il liquidatore non sia intervenuto nell'esecuzione promossa dal creditore fondiario atteso che in tal caso il tribunale deve verificare se l'attività concretamente posta in essere dal curatore/liquidatore si sia tradotta in un risultato realmente utile per la massa dei creditori come quando una parte della vendita sia stata incamerata dalla procedura concorsuale ovvero ancora laddove vi sia stata una concreta attività di gestione come nel caso di riscossione di canoni di locazione (v. Cass. 21-1-2020 1175; Cass. 6-6-2018 n. 14631).
Identiche considerazioni valgono per le procedure fallimentari ancora pendenti.
Mandano alle Cancelleria per le comunicazioni ai professionisti interessati.
Mantova, 24 ottobre 2024.
I Giudici Delegati e delle Esecuzioni Immobiliari
Dott. Mauro P. Bernardi
Dott. Francesca Arrigoni
© Riproduzione Riservata