Illegittima la legge della regione Sardegna n. 2 del 2024 sul mantenimento delle autonomie scolastiche esistenti
Pubblicato il 29/10/24 07:45 [Doc.13893]
di Corte Costituzionale
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 168 del 2024, ha affrontato nuovamente il tema del sistema di dimensionamento della rete scolastica, recentemente riformato dalla legge statale n. 197 del 2022.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2024, che prevedeva l’avvio di una procedura per il mantenimento di tutte le autonomie scolastiche esistenti nell’anno scolastico 2023-2024.
Alla luce della sua precedente sentenza n. 223 del 2023, la Corte ha osservato che resta ferma la competenza delle regioni a definire il tipo e l’ubicazione delle istituzioni scolastiche e a istituire nuovi plessi ovvero ad aggregare quelli esistenti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di ciascun territorio. Tuttavia, la riforma statale impone alle regioni di rispettare il contingente di dirigenti scolastici e amministrativi determinato tramite decreto ministeriale.
La Corte ha, pertanto, ritenuto che la legge della Regione Sardegna n. 2 del 2024, nel porsi l’obiettivo di mantenere tutte le autonomie scolastiche esistenti, dunque a prescindere dal contingente dirigenziale definito dallo Stato, si ponga in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., che attribuisce alla competenza legislativa statale esclusiva la materia «norme generali sull’istruzione». La legge regionale, infatti, viola il principio della necessaria corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e istituzioni scolastiche presenti sul territorio. La disposizione impugnata è anche in contrasto con la lettera g) del secondo comma dell’art. 117 Cost., in quanto, come esplicitato dalla sentenza n. 223 del 2023, la determinazione del contingente scolastico riguarda personale inserito nel pubblico impiego statale.
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