INPS - Messaggio n. 3553 sul Correttivo al Codice della crisi e dell'insolvenza
Pubblicato il 07/11/24 08:42 [Doc.13922]
di Redazione IL CASO.it
Direzione Centrale
Entrate Coordinamento Generale Legale
Roma, 25-10-2024
Messaggio n. 3553
OGGETTO: Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”
Premessa
Con il presente messaggio si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” (di seguito, CCII). Il medesimo decreto legislativo è entrato in vigore il 28 settembre 2024.
Con riguardo alle specifiche disposizioni normative che regolano la disciplina della transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo, l’articolo 56, comma 3, del decreto legislativo n. 136/2024, ha stabilito che quanto previsto dagli articoli 16, comma 6, e 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo, sia applicato alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. La stessa previsione, con riguardo alle modifiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo in esame, trova applicazione ai piani di ristrutturazione soggetti a omologa.
Nell’ambito delle modifiche apportate al CCII dal decreto legislativo in esame, particolare rilevanza assumono le disposizioni normative che regolano la competenza a esprimere l’adesione rispetto alle proposte transattive formulate nell’ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti e nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. L’intervento legislativo ha inteso completare la disciplina della competenza decisionale in materia di transazioni che, nel testo previgente, declinava il procedimento esclusivamente per l’Agenzia delle Entrate.
Nel rinviare alla trattazione delle novità introdotte dal decreto-legislativo n. 136/2024 ad apposita circolare, si illustrano di seguito le previsioni normative relative alle fattispecie regolate dai citati articoli 16, comma 6, e 21, comma 4, con riferimento alle modalità di presentazione delle proposte e alle competenze decisionali.
1. Articolo 63 del CCII (Transazione su crediti tributari e contributivi), come sostituito dall’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 136/2024
L’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 136/2024, ha sostituito l’articolo 63 del CCII, che disciplina la transazione sui crediti tributari e contributivi nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 del medesimo CCII.
In particolare, tale articolo, confermando la pregressa disciplina, dispone che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti fino alla data di presentazione della proposta di transazione.
Tra le novità, invece, introdotte nel novellato articolo 63 del CCII, il comma 2 dispone che:
“[…] Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale l'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore dell'ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale […]”.
Pertanto, in base a quanto disposto dal citato comma 3 dell’articolo 56 del decreto legislativo n. 136/2024,le proposte transattive presentate a partire dal 28 settembre 2024, data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano e l'adesione alle medesime è espressa con la successiva sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore dell'ufficio territoriale titolare della gestione dei crediti oggetto della stessa.
L’atto è sottoscritto anche dall’Agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.
Si sottolinea che la nuova formulazione dell’articolo 63 disciplina in modo puntuale le fasi e i tempi del procedimento.
La proposta di transazione per gli Enti previdenziali e assicurativi, unitamente alla documentazione prevista al comma 2 dell’articolo 63, deve essere depositata, come disposto dall’articolo 88, comma 5, del CCII, presso la Direzione territoriale, individuata sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, nonché presso la Direzione territoriale che risulta titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta.
In presenza di crediti che rientrano nella competenza gestionale di una pluralità di Direzioni territoriali, il deposito deve essere effettuato presso la Struttura che, avuto riguardo ai contenuti della proposta, risulta titolare della gestione del credito di importo maggiore.
Ricorrendo tale fattispecie, tale ultima Direzione assume un ruolo di coordinamento e provvede alla valutazione della proposta in raccordo con le altre Strutture interessate, ferma restando la competenza istruttoria in capo a ciascuna di esse in ordine alla verifica dei crediti compresi nella proposta stessa. In tale caso la sottoscrizione dell’accordo è effettuata a cura della medesima Direzione, su mandato del proprio Direttore regionale, in rappresentanza delle altre Sedi coinvolte.
L’adesione alla proposta deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della domanda di transazione, come espressamente previsto dal comma 2 del citato articolo 63.
Il debitore, ai sensi del successivo comma 3 del suddetto articolo, può proporre la domanda di omologazione della proposta di transazione una volta ottenuta l'adesione dei creditori nel termine sopra indicato.
Decorso tale termine, in mancanza di adesione, il debitore può comunque chiedere l’omologazione della proposta transattiva.
Si evidenzia che il predetto termine di novanta giorni è suscettibile di aumento: in caso di modifica della proposta, di sessanta giorni dal suo deposito; in caso di modifica che contenga una nuova proposta, di novanta giorni dal suo deposito.
Pertanto, la volontà di aderire o meno alla proposta deve essere sempre manifestata e motivata nei termini previsti dal citato comma 2.
Il citato comma 3 dell’articolo 63 prevede, inoltre, che il debitore avvisi dell'iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese l'Amministrazione finanziaria e gli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alle Sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
In ragione della circostanza che il termine per l'opposizione di cui all'articolo 48, comma 4, del CCII decorre dalla ricezione dell'avviso da parte dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, la Struttura territoriale che ha ricevuto la PEC deve immediatamente provvedere alla trasmissione della stessa alla Direzione territoriale titolare della gestione del credito o, in caso di pluralità di competenze, a quella che risulta titolare della gestione del credito di importo maggiore.
Quest’ultima deve interessare l’Avvocatura territoriale fornendo ogni elemento istruttorio utile alla valutazione della sussistenza delle condizioni per la proposizione dell’opposizione alla domanda di omologazione. La medesima Avvocatura opera in stretto raccordo con l’Avvocatura territoriale della Sede in cui insiste il Tribunale competente a decidere la domanda per le conseguenti attività processuali.
2. Articolo 88 del CCII (Trattamento dei crediti tributari e contributivi), come sostituito dall’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 136/2024
L’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 136/2024, analogamente a quanto avvenuto con la riscrittura dell’articolo 63, comma 2, del CCII, disciplina le competenze decisionali in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo di cui all’articolo 88 del CCII, che al comma 6, per effetto delle modifiche intervenute, stabilisce che: “[…] Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale […] il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale”.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 88 del CCII, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del medesimo articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.
Come già precisato al paragrafo precedente, ai sensi dell’articolo 88, comma 5, del CCII, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il Tribunale, è presentata agli uffici competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore, nonché presso la Direzione territoriale che risulta titolare della gestione dei crediti oggetto della medesima.
In ordine all’individuazione delle competenze delle Sedi territoriali, ai fini dell’espressione del voto, si rinvia a quanto riportato nel precedente paragrafo.
Le proposte presentate a partire dal 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136/2024, sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano e il voto è espresso, ai sensi dell'articolo 107 del CCII, dalla Direzione territoriale competente.
Resta fermo altresì che, qualora la Sede competente, in base alle predette indicazioni, sia diversa da quella in cui insiste il Tribunale presso cui è incardinata la procedura di concordato, l’espressione del voto sarà effettuata da tale ultima Direzione in rappresentanza delle altre Sedi coinvolte sulla base della decisione adottata, con riguardo alla proposta, dal competente Direttore regionale.
In relazione alla disciplina illustrata nei precedenti paragrafi 1 e 2, le disposizioni di cui alla determinazione presidenziale n. 7 del 17 gennaio 2013, avente a oggetto: “Attribuzione del potere decisionale in materia di proposte di pagamento, parziale o anche dilazionato, dei contributi previdenziali e assistenziali amministrati dall’INPS e dei relativi accessori ai sensi dell’art. 182-ter commi 1 e 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267”,continuano ad avere efficacia con riguardo alle proposte presentate fino al 27 settembre 2024.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
© Riproduzione Riservata