Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti: l'esclusione automatica di taluni familiari della vittima di un omicidio non garantisce un indennizzo «equo ed adeguato»
Pubblicato il 14/11/24 00:00 [Doc.13950]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-126/23 | [Burdene]
Occorre tenere conto, oltre che dei vincoli familiari, anche di altri elementi, come l'entità del danno subito dai familiari esclusi Nel 2018 un giudice italiano ha condannato un uomo, autore dell'omicidio della sua ex compagna, a versare un risarcimento ai familiari della vittima. Poiché l'autore dell'omicidio era insolvente, lo Stato italiano ha versato un indennizzo, ridotto rispetto a quello inizialmente previsto, soltanto ai figli della vittima e al suo coniuge, dal quale era separata da anni 2 .
I genitori, la sorella e i figli della vittima hanno adito il Tribunale ordinario di Venezia (Italia) chiedendo un indennizzo «equo ed adeguato», che tenesse conto del danno da essi subito a causa dell'omicidio.
In tale contesto, il tribunale italiano chiede alla Corte di giustizia se la normativa nazionale che esclude d'ufficio il versamento di un indennizzo a taluni familiari di una vittima di reati intenzionali violenti in caso di morte di quest'ultima a seguito di omicidio sia compatibile con la direttiva dell'Unione sull'indennizzo delle vittime di reato 3 .
La Corte precisa anzitutto che tale direttiva impone agli Stati membri di istituire un sistema di indennizzo destinato a ricomprendere non solo le persone che hanno esse stesse subito reati intenzionali violenti in qualità di vittime dirette, ma anche i loro familiari stretti, quando subiscono, di riflesso, le conseguenze di tali reati in qualità di vittime indirette.
Peraltro, la Corte ricorda che la direttiva in questione impone agli Stati membri l'obbligo di istituire un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che garantisca un indennizzo equo ed adeguato. Pur disponendo di un potere discrezionale a tale riguardo, gli Stati membri non possono limitarsi a un indennizzo puramente simbolico o manifestamente insufficiente rispetto alla gravità, per le vittime, delle conseguenze del reato commesso.
Il contributo deve compensare, in misura adeguata, le sofferenze alle quali le vittime sono state esposte, al fine di contribuire al ristoro del danno materiale e morale subito. Inoltre, se il sistema nazionale in questione prevede un indennizzo forfettario, la misura degli indennizzi deve essere sufficientemente dettagliata, così da evitare che l'indennizzo previsto per un tipo di violenza possa rivelarsi manifestamente insufficiente.
La Corte dichiara pertanto che un regime nazionale che esclude automaticamente taluni familiari dal beneficio di qualsiasi indennizzo per il solo fatto che siano presenti altri familiari, senza tenere conto di altre considerazioni (quali, in particolare, le conseguenze materiali derivanti, per tali familiari, dalla morte per omicidio della persona interessata o il fatto che essi fossero a carico della persona deceduta o coabitassero con essa) non può dare luogo a un «indennizzo equo ed adeguato».


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