Controllo delle concentrazioni: il Tribunale conferma la decisione della Commissione che ha autorizzato l'acquisizione da parte di Vodafone delle attività di telecomunicazione della Liberty Global in Germania, Repubblica ceca, Ungheria, e Romania
Pubblicato il 16/11/24 00:00 [Doc.13955]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenze del Tribunale nelle cause T-58/20 | NetCologne/Commissione, T-64/20 | Deutsche Telekom/Commissione e T-69/20 | Tele Columbus/Commissione

La Commissione ha validamente ritenuto che le parti della concentrazione non fossero concorrenti sui mercati della fornitura al dettaglio di servizi di trasmissione di segnali televisivi in Germania Nell’ottobre 2018, la Vodafone 1 , una società britannica specializzata nei servizi di telecomunicazione mobile, televisivi e Internet, ha annunciato alla Commissione europea la sua intenzione di acquisire il controllo esclusivo delle attività di telecomunicazione della Liberty Global in Germania, nella Repubblica ceca, in Ungheria e in Romania 2 . In Germania, tale operazione consisteva nell’acquisizione del 100% delle azioni della Unitymedia, una società che offre servizi televisivi e Internet a banda larga 3 . Dopo aver inizialmente espresso seri dubbi sulla compatibilità di questa operazione con il mercato interno, la Commissione l’ha infine approvata nel luglio 2019 4 . Tale autorizzazione è stata accordata a condizione che la Vodafone rispettasse gli impegni diretti a porre rimedio ai problemi di concorrenza identificati dalla Commissione. Tre imprese tedesche – la Deutsche Telekom AG, la Tele Columbus AG e la NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation AG – hanno adito il Tribunale dell’Unione europea per far annullare tale decisione. Temendo la posizione dominante della Vodafone, in particolare sui mercati della fornitura al dettaglio di servizi di trasmissione di segnali televisivi in Germania, esse ritengono che la Commissione sia incorsa in errori manifesti di valutazione quanto agli effetti concorrenziali dell’operazione di cui trattasi. Il Tribunale respinge tali ricorsi in quanto infondati, confermando così la decisione controversa. Infatti, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che le parti della concentrazione non fossero, prima di tale operazione, né concorrenti effettivi (direttamente o indirettamente) né concorrenti potenziali sui mercati della fornitura al dettaglio di servizi di trasmissione di segnali televisivi a clienti che abitano immobili ad alloggi multipli o alloggi unifamiliari in Germania. La Commissione ha quindi potuto concludere che l’operazione non eliminerebbe alcun rapporto di concorrenza tra le parti e non creerebbe un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sui mercati rilevanti 5 . Il Tribunale ricorda altresì che solo le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso devono essere dichiarate incompatibili con il mercato interno. Tuttavia, il fatto che una concentrazione crei o rafforzi una posizione dominante non è, di per sé, sufficiente per ritenere che essa sia incompatibile con il mercato interno. Pertanto, sebbene la Vodafone abbia raggiunto una posizione dominante sui mercati in questione, la Commissione ha legittimamente potuto escludere la sussistenza di Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva quale conseguenza diretta e immediata della concentrazione.


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