Concordato preventivo biennale, adesioni fino al 12 dicembre
Pubblicato il 18/11/24 08:53 [Doc.13988]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


La nuova opportunità riguarda i contribuenti che hanno validamente presentato la dichiarazione entro il 31 ottobre 2024 ma non hanno esercitato l’opzione

sogei accordo stretta di mano

Riaprono i termini per il concordato preventivo biennale. Con il Decreto legge n. 167/2024, pubblicato ieri nella Gazzetta ufficiale, i contribuenti Isa potranno presentare le adesioni, tramite dichiarazione integrativa, fino al 12 dicembre 2024. Il decreto, inoltre, amplia la platea dei beneficiari del bonus Natale, riconosciuto ai lavoratori dipendenti e rende disponibili ulteriori risorse per la gestione delle emergenze.

Introdotto dal Dlgs n. 13/2024, l’istituto del Cpb, consente di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da assoggettare ad imposta nel biennio successivo (2024-2025). I termini per aderire al concordato erano quelli di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale (31 ottobre 2024).

Il decreto in esame quindi dà una nuova possibilità ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità che, pur avendo i requisiti, non avevano aderito al concordato.

Lo slittamento dei termini introdotto dal Dl 167/2024 non vale se nella dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta, o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

Chi usufruirà di questa ulteriore finestra potrà aderire allo speciale regime di ravvedimento previsto dall’articolo 2-quater del Dl n. 113/2024 (vedi articolo Concordato preventivo biennale: come aderire al ravvedimento)

Nel decreto legge in esame è previsto, inoltre, un ampliamento dei beneficiari del bonus Natale, l’indennità una tantum fino a 100 euro riconosciuta ai lavoratori dipendenti con determinati requisiti insieme alla tredicesima mensilità (articolo 2-bis del Dl n. 113/2024). Nel dettaglio, la nuova formulazione della norma, al comma 1 lettera b), riconosce l’indennità ai lavoratori con almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che sia fiscalmente a carico secondo le previsioni dell’articolo 12, comma 2 del Tuir. Scompare, quindi, rispetto alla precedente versione il requisito del coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

Viene aggiunto, inoltre, il comma 2-bis, in cui viene specificato che l'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, benefici della stessa indennità.

E ancora, il comma 4 viene riformulato precisando che il codice fiscale da inserire nella richiesta in cui si cui attesta di avere diritto al bonus debba essere del coniuge “o del convivente” e dei figli, mentre nella precedente versione era indicato solo il codice fiscale del coniuge e dei figli.

Il decreto, infine, dispone l’utilizzo di nuove risorse, fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, da destinarsi alla gestione delle emergenze (articoli 23, 24 e 29 del Codice della protezione civile).

 

 

 


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