Tassazione applicabile alle somme corrisposte a titolo risarcitorio (nella specie in sede transattiva)
Pubblicato il 20/11/24 09:21 [Doc.13999]
di Redazione IL CASO.it


Risposta n. 223/2024  del 18 novembre 2024

OGGETTO: Tassazione applicabile, ai fini delle imposte indirette, alla corresponsione di somme dovute a titolo risarcitorio.

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"Tutto ciò premesso, occorre verificare se la predetta scrittura privata sia soggetta  ad imposta di registro tenendo conto della natura sostanzialmente transattiva rivestita  dall'atto.

Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile «la  transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono  fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con  le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti  diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti».

L'articolo  29  del  Testo  Unico  dell'imposta  di  registro,  approvato  con  d.P.R.  26  aprile  1986,  n.  131  (TUR)  dispone  che  «per  le  transazioni  che  non  importano  trasferimento  di  proprietà  o  trasferimento  o  costituzione  di  diritti  reali  l'imposta  si  applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli  obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione».

Pertanto, considerato che nel caso di specie dall'accordo tra le parti deriva un  obbligo di pagamento a carico dell'Istante, tale atto è soggetto a registrazione in termine  fisso  con  applicazione  dell'imposta  proporzionale  del  3  per  cento,  prevista,  ai  sensi  dell'articolo 9 della Tariffa, parte prima allegata al TUR, per gli «atti diversi da quelli  altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale»."

In allegato il testo della Risposta n. 223/2024


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