Liquidazione giudiziale - Compensazione tra crediti per agevolazioni edilizie con debiti erariali
Pubblicato il 03/12/24 08:34 [Doc.14055]
di Alberto Valcarenghi, Dottore commercialista


Risposta n. 237/2024 

OGGETTO: Crediti edilizi – blocco compensazioni ex articolo 121, comma 3–bis del  DL n. 34 del 2020 – liquidazione giudiziale –compensazione ex articolo  155 CCI

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La relazione illustrativa al nuovo codice precisa che la citata disposizione  risponde ad esigenze equitative: il creditore realizza pienamente il proprio credito nei  confronti dell'imprenditore in stato di liquidazione giudiziale mediante l'estinzione del  proprio debito, senza rischiare che lo stesso resti soddisfatto soltanto parzialmente a  causa delle regole civilistiche sulla par condicio creditorum applicabili nell'ambito della  procedura concorsuale, purché il fatto genetico dei crediti sia antecedente all'apertura  della procedura medesima.  

Affinché la compensazione operi, è necessario che i rispettivi crediti siano  omogenei, nel senso che possono essere compensati soltanto crediti della stessa specie  (es: obbligazioni pecuniarie, obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una certa  quantità di cose fungibili o di uno specifico bene), liquidi, ossia certi nel loro ammontare   requisito, tuttavia, che non deve necessariamente, preesistere rispetto all'apertura della  procedura, potendo sussistere al momento della pronuncia della compensazione, ovvero  quando la compensazione viene eccepita  ed esigibili, ovvero non sottoposti a termini  o condizioni.

Diversamente da quanto ipotizzato dall'istante, dunque, nel caso di specie  prevale la ''norma speciale'' contenuta nell'articolo 155 del Codice della Crisi d'Impresa   indipendentemente dalla natura dei crediti vantati  essendo ''prioritaria'', in tale  circostanza, l'esigenza di garantire un incasso ''certo'', sia pure mediante compensazione  anche con crediti agevolativi, a fronte del rischio di un pagamento ''falcidiato'' all'esito  della procedura.

 


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