Liquidazione giudiziale - Compensazione tra crediti per agevolazioni edilizie con debiti erariali
Pubblicato il 03/12/24 08:34 [Doc.14055]
di Alberto Valcarenghi, Dottore commercialista
Risposta n. 237/2024
OGGETTO: Crediti edilizi – blocco compensazioni ex articolo 121, comma 3–bis del DL n. 34 del 2020 – liquidazione giudiziale –compensazione ex articolo 155 CCI
omissis
La relazione illustrativa al nuovo codice precisa che la citata disposizione risponde ad esigenze equitative: il creditore realizza pienamente il proprio credito nei confronti dell'imprenditore in stato di liquidazione giudiziale mediante l'estinzione del proprio debito, senza rischiare che lo stesso resti soddisfatto soltanto parzialmente a causa delle regole civilistiche sulla par condicio creditorum applicabili nell'ambito della procedura concorsuale, purché il fatto genetico dei crediti sia antecedente all'apertura della procedura medesima.
Affinché la compensazione operi, è necessario che i rispettivi crediti siano omogenei, nel senso che possono essere compensati soltanto crediti della stessa specie (es: obbligazioni pecuniarie, obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una certa quantità di cose fungibili o di uno specifico bene), liquidi, ossia certi nel loro ammontare requisito, tuttavia, che non deve necessariamente, preesistere rispetto all'apertura della procedura, potendo sussistere al momento della pronuncia della compensazione, ovvero quando la compensazione viene eccepita ed esigibili, ovvero non sottoposti a termini o condizioni.
Diversamente da quanto ipotizzato dall'istante, dunque, nel caso di specie prevale la ''norma speciale'' contenuta nell'articolo 155 del Codice della Crisi d'Impresa indipendentemente dalla natura dei crediti vantati essendo ''prioritaria'', in tale circostanza, l'esigenza di garantire un incasso ''certo'', sia pure mediante compensazione anche con crediti agevolativi, a fronte del rischio di un pagamento ''falcidiato'' all'esito della procedura.
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