Precetto: la non debenza di una parte soltanto della somma non travolge l'intimazione
Pubblicato il 04/12/24 08:49 [Doc.14065]
di Redazione IL CASO.it
Precetto – Non debenza di parte della somma – Conseguenze
In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l’intero l’intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (principio di diritto enunciato nella decisione).
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