Sequestro liberatorio finalizzato a paralizzare un'azione esecutiva avviabile sulla scorta di titolo esecutivo giudiziale non definitivo
Pubblicato il 12/12/24 08:31 [Doc.14077]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli
Tribunale di Napoli, Sezione VII, ordinanza 20 novembre 2024 – dr. Savarese
Sequestro liberatorio – decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – ammissibilità
Il sequestro liberatorio previsto dall’art. 687 c.p.c. può assumere la funzione cautelare di assicurare al debitore che contesti l’esistenza dell’obbligazione non solo l’effetto di paralizzare la mora debendi ma anche quello di conseguire, in attesa della decisione sul merito, il “congelamento” della potenziale azione esecutiva suscettibile di essere avviata sulla scorta di un titolo esecutivo giudiziale non definitivo (ad es. decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.).
Invero il fatto che l’ordinamento già preveda diversi strumenti atti a consentire al debitore di paralizzare l’azione esecutiva del creditore non preclude la possibilità di utilizzare il sequestro liberatorio in quanto ciò che deve essere scongiurato è solo la possibilità che una parte possa piegare gli istituti processuali a finalità improprie (con abuso del processo) o raggiungere obiettivi mediante strumenti ultronei; tale rischio non sussiste laddove il debitore adduca come fumus del sequestro liberatorio doglianze diverse da quelle dedotte (o deducibili) nei mezzi di impugnazione (con richiesta o meno di sospensiva) ovvero nell’opposizione a decreto ingiuntivo (con richiesta o meno della cauzione).
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