Concordato semplificato: conseguenze della risoluzione per inadempimento di contratto di compravendita
Pubblicato il 18/12/24 05:46 [Doc.14091]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione del Dott. A. D.
Concordato semplificato – Omologazione – Reclamo – Contratto inadempiuto – Risoluzione – Effetti
Con questa interessante decisione, la Corte di Brescia si è pronunciata sul reclamo proposto contro l’omologazione di un concordato semplificato. In particolare, con riferimento a un contratto di compravendita immobiliare in cui non era stato effettuato il pagamento, i reclamanti hanno sostenuto che:
“il problema dell’esecuzione, sospensione o scioglimento dei contratti pendenti si può porre anche nel concordato semplificato, soprattutto quando questo prevede la continuità indiretta, per cui spetta al tribunale, secondo i reclamanti, valutare se e come prendere in considerazione i contratti pendenti in quanto la valutazione della convenienza deve coinvolgere la legittimità sostanziale della proposta. Nell’ambito di tale valutazione il tribunale avrebbe dovuto, dunque, tenere conto del contratto di compravendita rimasto inadempiuto in quanto, seppure perfezionatosi con il solo consenso manifestato dalle parti con il conseguente automatico passaggio del diritto di proprietà sul bene, anche un contratto obbligatorio ad effetti reali può essere risolto in caso di inadempimento e la risoluzione ha effetto retroattivo, con conseguente obbligo restitutorio delle prestazioni già eseguite. … Inoltre, a fronte delle conseguenze che potrebbero derivare dall’accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto, il tribunale avrebbe dovuto negare la fattibilità giuridica del piano concordatario … o imporre la costituzione di un adeguato fondo rischi a garanzia dell’eventuale condanna al versamento di un importo corrispondente al valore del terreno.”
La Corte d’appello ha ritenuto infondato il motivo di reclamo, osservando che:
“Correttamente il Tribunale ha ritenuto che il contratto di compravendita de quo si sia perfezionato con il consenso ed il passaggio di proprietà dell’immobile dai reclamanti alla società reclamata anteriormente al deposito della proposta di concordato semplificato, con la conseguenza che, come ben rilevato nel decreto impugnato, il credito per il pagamento del prezzo residuo in capo ai reclamanti è necessariamente soggetto alle regole del concorso, senza che possa trovare spazio il rimedio della risoluzione per inadempimento finalizzato ad ottenere la restituzione di un bene che è ormai parte integrante del patrimonio al servizio dei creditori ai sensi dell’art. 2740 c.c.. La diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 cc è stata inviata dai reclamanti solo in data 13.3.2024, mentre il concorso dei creditori è stato aperto con il deposito del ricorso per l’accesso alla procedura di concordato semplificato in data 27.12.2023, di tal che la diffida e l’eventuale azione di risoluzione non farebbe venire meno la fattibilità del piano posto che, come giustamente rilevato dal Tribunale, i reclamanti potrebbero fare valere solo il credito – chirografario - relativo al pagamento del prezzo. Quanto alla mancanza di appostazione di un fondo rischi per l’eventuale accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e alla mancanza di fattibilità del fondo, appare sufficiente evidenziare che nessuna domanda in tal senso è stata proposta e quindi nessun fondo rischi doveva essere previsto.”
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