Illegittime le norme della regione Puglia che trasferiscono a un'agenzia regionale le competenze delle ASL in materia di reclutamento e gestione del personale medico e sanitario
Pubblicato il 19/12/24 09:02 [Doc.14093]
di Corte Costituzionale
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 202, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni introdotte dall’articolo 2 della legge della Regione Puglia numero 16 del 2024, impugnato dal Governo.
Tali disposizioni hanno attribuito nuove competenze all’Agenzia regionale per la salute e il sociale (AReSS) – ente strumentale della Regione - che riguardano, tra l’altro, i concorsi per il reclutamento del personale del Servizio sanitario regionale (SSR), inclusa la dirigenza medica e le professioni sanitarie, nonché la gestione di queste ultime categorie di personale, compresa l’attribuzione della sede di lavoro e delle mansioni.
La Corte ha ritenuto che la disciplina concernente il reclutamento e la gestione del personale del SSR attenga all’organizzazione del servizio sanitario e sia, di conseguenza, da ascrivere alla materia «tutela della salute» di cui all’articolo 117, terzo comma, Cost.
La Corte ha ritenuto, inoltre, che il decreto legislativo numero 502 del 1992 esprima un principio fondamentale della materia «tutela della salute»: le ASL hanno il compito di assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sono dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale; pertanto, ad esse spettano le competenze riguardanti il reclutamento del personale nonché la gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie (articolo 3, commi 1 e 1-bis). È infatti indispensabile che qualunque struttura aziendale privata o pubblica abbia una piena sfera decisionale in materia di scelta e di gestione del personale.
Le disposizioni regionali impugnate, invece, hanno attribuito integralmente la gestione dei concorsi e del personale medico a un ente diverso dalle aziende sanitarie, quale è l’AReSS, né hanno previsto alcuna forma di coordinamento tra tale ente e le medesime aziende. Per tale ragione, le stesse disposizioni regionali sono state ritenute in contrasto con il descritto principio fondamentale espresso dal citato decreto legislativo numero 502 del 1992, violando l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Le altre questioni promosse dal Governo nei confronti della legge regionale numero 15 del 2024 sono state dichiarate inammissibili o non fondate.
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