Esclusione di una società dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di concessione di sovvenzioni dell'Unione
Pubblicato il 21/12/24 00:00 [Doc.14096]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza del Tribunale nella causa T-776/22 | TP / Commissione
Per escludere una società dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di concessione di sovvenzioni dell'Unione, l'ordinatore deve valutare il comportamento dell'operatore chiamato in causa in modo concreto e individualizzato
Nel 2009 la Commissione europea ha avviato una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori per la modernizzazione di un'opera. Essa ha affidato tale appalto a due società, tra cui TP, che avevano precedentemente concluso un contratto di consorzio tra loro. Al termine dei lavori, avendo constatato talune disfunzioni dell'opera, la Commissione ha inviato loro una notifica di risoluzione anticipata del contratto. Essa ha inoltre avviato un procedimento arbitrale sotto l'egida della Camera di commercio internazionale (CCI). Il Tribunale arbitrale ha condannato le due società a pagare congiuntamente e in solido all'Unione europea un importo corrispondente ai costi necessari per riparare l'opera. Esso ha altresì qualificato la condotta del consorzio come negligenza grave.
Nell'ottobre del 2022 la Commissione ha adottato una decisione in base alla quale la società TP è stata esclusa per un periodo di due anni dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e di concessione di sovvenzioni. Al riguardo, il regolamento finanziario 2018 1 prevede che l'ordinatore responsabile possa escludere una persona o un'entità, in particolare, qualora essa abbia gravemente mancato ad obblighi essenziali nell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio dell'Unione. Per constatare l'esistenza di un siffatto inadempimento, la Commissione si è basata sulla responsabilità congiunta e solidale della società TP in quanto membro del consorzio.
TP ha adito il Tribunale dell'Unione europea chiedendo l'annullamento di tale decisione.
Anzitutto, il Tribunale ritiene che non esista un nesso di automaticità tra la constatazione di un inadempimento degli obblighi contrattuali e l'adozione di una misura di esclusione da parte dell'ordinatore responsabile.
Esso afferma poi che l'ordinatore responsabile, prima dell'adozione di una misura di esclusione nei confronti di una persona o di un'entità chiamata in causa, deve valutare il suo comportamento in modo concreto e individualizzato, alla luce di tutti gli elementi pertinenti.
Orbene, poiché, nel caso di specie, la Commissione si è limitata a fondarsi sulla responsabilità congiunta e solidale della società TP, in quanto membro del consorzio, senza prendere in considerazione il suo comportamento individuale, il Tribunale annulla la decisione della Commissione.


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