Politica d'asilo: La sospensione unilaterale delle misure di trasferimento di richiedenti asilo da parte di uno Stato membro competente non giustifica, di per sé, la constatazione di carenze sistemiche
Pubblicato il 21/12/24 00:00 [Doc.14098]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nelle cause riunite C-185/24 e C-189/24 |[Tudmur]
L'esistenza di una simile carenza può essere accertata solo al termine di un’analisi concreta, fondata su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati La causa verte sull'interpretazione del regolamento Dublino III 2 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.
Due cittadini siriani, RL e QS, hanno presentato una domanda di asilo in Germania. L'Italia è stata tuttavia individuata come Stato membro competente 3. Le autorità tedesche hanno pertanto chiesto all'Italia di prendere in carico RL e QS. Tale domanda è rimasta senza risposta. Le autorità tedesche hanno poi respinto le domande di asilo in quanto inammissibili con la motivazione che l'Italia era competente per l'esame di tali domande di asilo. Esse hanno altresì disposto l'allontanamento dei suddetti richiedenti verso l'Italia.
I ricorsi dei richiedenti asilo avverso le decisioni delle autorità tedesche sono attualmente pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo superiore del Land Renania settentrionale-Vestfalia, giudice del rinvio. Durante i procedimenti di appello, l'unità Dublino italiana ha inviato a tutte le unità Dublino una circolare in cui invitava gli Stati membri a sospendere temporaneamente tutti i trasferimenti verso l'Italia per motivi tecnici. In una seconda circolare, l'unità italiana confermava l'indisponibilità di strutture di accoglienza, tenuto conto dell'elevato numero di arrivi ma anche della mancanza di posti di accoglienza disponibili. In tale contesto, il giudice tedesco chiede alla Corte di fornire chiarimenti sull'interpretazione del regolamento Dublino III, in particolare sull'esistenza di carenze sistemiche in uno Stato membro designato come competente.
La Corte risponde che il fatto che uno Stato membro abbia sospeso unilateralmente le prese in carico dei richiedenti asilo di per sé non è tale da giustificare la constatazione di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
La Corte ricorda che, nel contesto del sistema europeo comune di asilo, in particolare del regolamento Dublino III, si deve presumere che il trattamento riservato ai richiedenti protezione internazionale in ciascuno Stato membro sia conforme ai requisiti della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito la «Carta»), della Convenzione relativa allo status dei rifugiati 4 , nonché della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 5 .
Il regolamento Dublino III enuncia due condizioni cumulative affinché si possa constatare l'impossibilità del trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente. Infatti, solo le «carenze sistemiche» che «implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della [Carta]» rendono impossibile tale trasferimento. Per quanto riguarda la prima condizione, le carenze devono  Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! perdurare e riguardare, in via generale, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza applicabili ai richiedenti protezione internazionale, o almeno ad alcuni gruppi di essi, e, peraltro, raggiungere una soglia particolarmente elevata di gravità, che dipende dall'insieme dei dati di cui trattasi. La seconda condizione, relativa all'esistenza di un rischio di un trattamento del genere, è soddisfatta qualora le carenze sistemiche implichino un rischio, per l'interessato, di essere esposto a trattamenti contrari all'articolo 4 della Carta.
Spetta al giudice investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento procedere alla valutazione dell'esistenza di siffatte carenze sistemiche e del rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta. Detto giudice può, in tale contesto, prendere in considerazione tutti i documenti disponibili, quali, se del caso, relazioni regolari e concordanti di organizzazioni non governative internazionali che menzionino le difficoltà pratiche poste dall'applicazione del sistema europeo comune di asilo nello Stato membro interessato, documenti emessi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), nonché documenti e scambi di informazioni intervenuti nell'ambito dell'attuazione del sistema istituito dal regolamento Dublino III.


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