Personale militare: è incostituzionale l'inclusione degli scatti per invalidità di servizio nel blocco degli incrementi stipendiali previsto per il triennio 2011-2013
Pubblicato il 21/12/24 00:00 [Doc.14105]
di Corte Costituzionale


La mancata esclusione dal blocco stipendiale per il triennio 2011-2013 del beneficio degli scatti per invalidità di servizio ex articolo 1801 del codice dell’ordinamento militare, che, «pur aggiungendosi al trattamento economico, non persegue specificamente la finalità di miglioramento patrimoniale propria degli incrementi retributivi, ma risponde ad un’esigenza di tutela indennitaria del lavoratore colpito da invalidità per ragioni di servizio, esibisce una intrinseca irragionevolezza».
È quanto ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza numero 207, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di ragionevolezza ex articolo 3 della Costituzione, dell’articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge numero 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge numero 122 del 2010, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione l’incremento economico previsto dall’articolo 1801 del codice dell’ordinamento militare.
La questione era stata sollevata dalla del Consiglio di Stato, seconda sezione consultiva, il quale aveva denunciato l’irragionevolezza delle disposizioni suddette – oltre che dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del d.P.R. numero 122 del 2013 che ne ha prolungato l’efficacia sino al 31 dicembre 2014 –, nella misura in cui sottopongono al medesimo regime di blocco tutti gli aumenti stipendiali, senza prevedere una deroga per gli scatti per invalidità di servizio, nonostante tale beneficio sia diretto a riparare la menomazione dell’integrità psicofisica del dipendente divenuto invalido per fatti di servizio e non a migliorarne la posizione giuridica ed economica.
Il rimettente aveva anche lamentato la violazione dell’articolo 38 della Costituzione, osservando che, per effetto delle previsioni censurate, il personale interessato non potesse «fruire di adeguate misure di sostegno in caso di malattia ed invalidità», subendo, peraltro, una ingiustificata discriminazione rispetto agli altri dipendenti pubblici, per i quali, in caso di riconoscimento di una infermità contratta per causa di servizio, l’ordinamento prevede misure di ristoro non collegate al trattamento stipendiale e, quindi, sottratte alla disciplina del blocco.
La Corte ha, in primo luogo, richiamato le pronunce con le quali aveva già scrutinato la disciplina del blocco stipendiale, escludendone, sotto vari profili, l’illegittimità costituzionale, per rimarcare come, nel caso di specie, oggetto di censura non siano le misure di contenimento della spesa pubblica in sé considerate, ma la mancata esclusione dal novero degli incrementi ad esse assoggettati dello speciale beneficio di cui all’art. 1801 cod. ordinamento militare.
Tale provvidenza, ha osservato la Corte, assolve una funzione indennitaria, in quanto, come già evidenziato nella sentenza numero 13 del 2024, risponde al «principio generale della “compensazione” dell’infermità» ed è volta a ristorare «il sacrificio derivante dall’attività di servizio».
La sentenza ha, quindi, affermato che l’inclusione del beneficio ex articolo 1801 del codice dell’ordinamento militare nel perimetro applicativo del blocco determina «un’incoerenza teleologica, poiché annette le medesime conseguenze giuridiche a fattispecie eterogenee sul piano finalistico».
Il mancato riconoscimento degli scatti per invalidità di servizio maturati nel periodo di vigenza delle misure restrittive imposte dal decreto-legge numero 78 del 2010, come convertito, comporta, infatti, per i dipendenti interessati, la perdita, senza possibilità di recupero, di uno specifico strumento di compensazione dell’invalidità subita a causa del servizio svolto.
Da ultimo, la sentenza ha ricordato che gli scatti per invalidità di servizio, non solo offrono «una sorta di “riparazione” per il danno alla persona riconducibile al servizio prestato», ma, in concorso con l’equo indennizzo e la pensione privilegiata, sopperiscono alla mancata previsione, per il personale al quale sono destinati, di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le altre questioni sollevate sono state dichiarate inammissibili.


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