![](/libreriaImmagini/3ef00-palazzo-cassazione.jpeg)
Concordato preventivo ed assenza di contestazioni del diritto di voto di un creditore
Pubblicato il 28/12/24 09:47 [Doc.14123]
di Redazione IL CASO.it
In materia di concordato preventivo, nella disciplina anteriore al codice della crisi d’impresa:
- la contestazione del diritto di voto di un creditore deve essere specificamente proposta in sede di adunanza (art. 175 l. fall.) dal debitore o da altri creditori;
- in mancanza di una contestazione formale, il giudice delegato non è tenuto d’ufficio a emettere un espresso decreto di ammissione o esclusione dal voto, ben potendo l’ammissione risultare implicitamente disposta con l’avvio delle operazioni di voto sugli importi indicati dal commissario.
Una volta ammessi al voto (anche implicitamente), i creditori contestati possono risultare decisivi per il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per l’approvazione del concordato. Avverso tale esito, il debitore conserva comunque la facoltà di far valere le proprie ragioni:
- in sede di omologa (se la proposta risulta approvata, ai fini di incidere sull’esito della votazione);
- in sede di reclamo avverso la sentenza che dichiari l’inammissibilità del concordato e/o il fallimento, qualora il voto dei creditori ammessi si sia rivelato determinante.
© Riproduzione Riservata