Il Tribunale di Milano sulla modifica apportata dal decreto correttivo all'art. 2 lett. p) CCII: la rilevanza delle «condotte» ed il perimetro di applicazione delle misure protettive
Pubblicato il 09/01/25 09:17 [Doc.14128]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione del Dott. A. D.
Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza – Misure protettive – Modifiche apportate dal c.d. correttivo ter
Con questa interessante decisione, il Tribunale di Milano spiega la ratio della modifica dell’art. 2, lett. p) CCII) ad opera del c.d. correttivo ter, la quale ha lo scopo “di chiarire i dubbi sorti sulla nozione di «misure protettive», in particolare prevedendo, in coerenza con la modifica apportata all’articolo 54, lettera a), che i loro effetti riguardano non solo le iniziative giudiziarie dei creditori ma anche mere condotte, comprese quelle omissive, che possono pregiudicare il buon esito delle trattative o della ristrutturazione” e che “il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari anche in pendenza di accesso con riserva o prenotativo ex art. 44 CCII nell’ambito del procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, ivi compreso il concordato semplificato.
In particolare, il tribunale meneghino richiama il contenuto della relazione illustrativa ove si afferma che:
“La lettera a) riguarda il comma 1 dell’articolo 54, modificato per eliminare un’inesattezza terminologica che può creare incertezze sulla natura e funzione del procedimento unitario, oltre che per chiarire l’ambito di operatività della disposizione. Si prevede, dunque, che il regime delle misure cautelari si applica non già solo quando sia stata proposta una domanda “piena” o una domanda di apertura della liquidazione giudiziale ma in ogni caso di pendenza del procedimento avviato con domanda di cui all’articolo 40, domanda che è la stessa anche nel caso di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e di richiesta del termine ai sensi dell’articolo 44. Allo stesso tempo la formulazione rende chiara ed esplicita la possibilità di richiedere misure cautelari anche nelle due ipotesi appena indicate di concordato semplificato e domanda prenotativa).” La norma va poi letta in combinato disposto con l’art. 94 bis co. 1 CCII che prevede speciali disposizioni concernenti i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale in specie preannunciato quale verosimile ipotesi di ristrutturazione, fin dal segmento del medesimo procedimento unitario ex articoli 40-44 CCII, ove si stabilisce che «i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale opporre a seguito dell’accesso con riserva ex art. 44 CCII).»”
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