Corte di Cassazione - Incendio della cosa locata e presunzione di colpa ex art. 1588 c.c.
Pubblicato il 13/01/25 00:00 [Doc.14136]
di Redazione ILCASO.it
Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 27089 del 18/10/2024
Incendio della cosa locata - Responsabilità del conduttore - Presunzione di colpa ex art. 1588 c.c. - Prova contraria - Contenuto - Fatto del terzo - Identificazione del responsabile - Irrilevanza - Fattispecie in tema di contratto di noleggio.
Nell'ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione analogica dell'art. 1588 c.c., aveva rigettato la domanda del proprietario noleggiante di risarcimento dei danni conseguenti ad un incendio doloso appiccato da ignoti, di notte, a un autoarticolato che si trovava nel piazzale di proprietà della società che lo aveva preso a noleggio, ritenendo integrata la prova liberatoria da parte della società per essere l'area nella quale era avvenuto il fatto inibita al libero transito e dotata di recinzione).
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