
Corte di Cassazione: La condizione di procedibilità di cui all'art. 15, comma 9, l. fall., non può essere allegata per la prima volta in sede di reclamo alla dichiarazione di fallimento
Pubblicato il 01/02/25 10:01 [Doc.14175]
di Redazione IL CASO.it
Fallimento – Dichiarazione - Condizione di procedibilità ex art. 15, co. 9, L.F. – Giudizio di reclamo – Preclusione
Non si può allegare in appello il venir meno della condizione di procedibilità di cui all’art. 15, comma 9, l. fall., ancorché si verta in tema di fatti verificatisi prima della dichiarazione di fallimento.
La Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
“La condizione di cui all’art. 15, nono comma l. fall. (debiti scaduti e non pagati inferiore a 30.000 euro) va accertata e deve risultare al momento della dichiarazione di fallimento, secondo quanto risulti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare; ne consegue che non sono rilevanti documenti (nella specie, prodotti solo nel giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall.) con cui provare il venir meno della stessa, rispetto a quanto risultante al momento della sentenza, benché for- mati anteriormente alla dichiarazione di fallimento stessa .”
In allegato la decisione
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