Corte di Cassazione - Azione esecutiva ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. intrapresa dal creditore del condominio in forza di titolo giudiziale
Pubblicato il 05/02/25 00:00 [Doc.14191]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 29792 del 19/11/2024

Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale - Azione esecutiva ex art. 63, comma 2, disp.att.c.c. - Opposizione all’esecuzione - Quota di debito condominiale gravante sul singolo condomino - Condominio - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.
 
Nell'opposizione all'esecuzione proposta dal singolo condomino, a fronte dell'azione esecutiva intrapresa ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. dal creditore del condominio in forza di titolo giudiziale, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente condominiale, in quanto l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della corretta determinazione della misura nei cui limiti il condomino intimato è tenuto a rispondere in sede esecutiva della condanna irrogata al condominio, in ragione del criterio di parziarietà che sorregge l'imputazione ai singoli partecipanti delle obbligazioni assunte nell'interesse dell'intero condominio.


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