
Compenso del legale per il giudizio di insinuazione al passivo del fallimento - Cass. 815/2025 (ord.)
Pubblicato il 12/02/25 08:36 [Doc.14217]
di Redazione IL CASO.it
di Antonio Coppola. Avvocato, Ph. D.
Si tratta dell'ordinanza della Suprema Corte, in cui si chiarisce che il compenso dovuto ad un avvocato per l’attività di patrocinio di una curatela fallimentare nel procedimento di ammissione al passivo in altro fallimento va liquidato sulla base della tabella ‘2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale’ dei parametri professionali (DM 55/2014, nel testo in vigore antecedentemente al DM 147/2022, che ha introdotto apposita tabella ‘20-bis Accertamento del passivo’) e non della tabella ‘20. Procedimenti per dichiarazione di fallimento’, né della tabella ‘7. Procedimenti di volontaria giurisdizione’, in quanto procedimento di ammissione al passivo è assimilabile ad un giudizio contenzioso.
Per quanto di interesse, Cass. 815/2025 (ord.) ha chiarito che “Il giudizio di verificazione dello stato passivo, così come disciplinato dagli artt. 93 ss. l.fall., non è, infatti, riconducibile, in difetto di qualsivoglia richiamo normativo alla relativa disciplina, né ai procedimenti di volontaria giurisdizione di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., né, a fortiori, a quelli (aventi natura dichiaratamente camerale: art. 15, comma 1°, l.fall.) per la dichiarazione di fallimento, trattandosi, piuttosto, di un procedimento che, sia pure in forme speciali e sommarie, si svolge innanzi al (giudice delegato designato dal) tribunale ed ha per oggetto l’accertamento, a struttura contenziosa (artt. 94 e 95, comma 1° e comma 3°, l.fall.) e a cognizione piena (artt. 95, comma 3°, e 96, comma 1°, l.fall.), dell’esistenza o dell’inesistenza del diritto (di credito o di restituzione) azionato dall’istante nei confronti del debitore assoggettato a fallimento: “nel sistema della legge fallimentare il procedimento di verificazione dello stato passivo ha natura giurisdizionale e decisoria ed è strutturato sullo schema del processo di cognizione, sia pure con gli adattamenti imposti dal carattere sommario della cognizione” (Cass. n. 19605 del 2004; Cass. n. 18935 del 2003; Cass. n. 3765 del 2007)”.
In allegato la decisione
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