La sentenza n. 5089/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della competenza giurisdizionale in materia di azione revocatoria dell'atto di scissione societaria
Pubblicato il 28/02/25 11:02 [Doc.14261]
di Gianluca Cascella. Avvocato, Professore presso Universitas Mercatorum


La sentenza n. 5089/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della competenza giurisdizionale in materia di azione revocatoria dell'atto di scissione societaria, risolvendo un contrasto interpretativo sulla spettanza della cognizione tra il tribunale delle imprese e il tribunale fallimentare.
Il caso originava da una complessa vicenda processuale in cui il Tribunale di Parma aveva pronunciato una sentenza definendo tre giudizi riuniti promossi da diverse procedure fallimentari, aventi ad oggetto la declaratoria di nullità di alcuni atti di scissione societaria che, secondo gli attori, avrebbero costituito l'architrave negoziale di un'operazione fraudolenta finalizzata alla ristrutturazione del debito. Il Tribunale aveva disposto la separazione delle cause relative alle domande subordinate proposte dai fallimenti, concernenti la revocatoria degli atti di scissione, dichiarando la propria incompetenza e individuando come competente la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna.
Gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti si articolavano in due posizioni principali. Il primo orientamento, più restrittivo, sosteneva che l'azione revocatoria della scissione non rientrasse nella competenza del tribunale delle imprese in quanto non introduceva una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, né risultava diretta ad incidere sull'organizzazione societaria. Il secondo orientamento, più estensivo, riteneva invece che tale azione rientrasse nella competenza specializzata poiché, pur non invalidando l'atto di scissione, ne valutava l'efficacia in relazione alla tutela dei creditori e coinvolgeva direttamente i fenomeni modificativi dell'assetto societario.
Le Sezioni Unite hanno aderito all'orientamento estensivo, componendo il contrasto attraverso un'articolata analisi che ha valorizzato sia elementi di diritto sostanziale che processuale. La Corte ha fondato la propria decisione su diversi argomenti chiave: in primo luogo, ha evidenziato come l'art. 2506 c.c. e seguenti configurino la scissione come un'operazione societaria complessa che, pur producendo effetti traslativi, mantiene una natura essenzialmente organizzativa. In secondo luogo, ha sottolineato come l'art. 2506-quater c.c. disciplini gli effetti della scissione prevedendo una responsabilità solidale delle società beneficiarie, elemento che conferma la rilevanza societaria dell'operazione.
Il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite stabilisce che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa. Questo perché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, dell'art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario.


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