
Corte costituzionale - Il legislatore non era tenuto a intervenire in modo retroattivo sull'aggio di riscossione
Pubblicato il 19/04/25 00:00 [Doc.14354]
di Corte Costituzionale
Il legislatore è stato sollecito nel raccogliere, già con la legge di Bilancio 2022, il pressante invito rivolto da questa Corte (sentenza numero 120 del 2021) a riformare i meccanismi di remunerazione del servizio della riscossione e non era tenuto a intervenire retroattivamente.
È quanto ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 46 decidendo la questione sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, che lamentava la lesione di diversi parametri costituzionali, dal momento che la sostanziale abrogazione dell’aggio di riscossione è stata prevista dal legislatore solo pro futuro, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2022.
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