Eccezione di compensazione nella dichiarazione del terzo dell'esecuzione presso terzi
Pubblicato il 17/05/25 08:54 [Doc.14390]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Trib. Roma, ordinanza, 14/16 maggio 2025 – Est. Alessandro Cento

 

Esecuzione presso terzi – Dichiarazione del terzo – Eccezione di compensazione – Condizioni

 

Con la dichiarazione da rendere a norma dell’art. 547 c.p.c. il terzo pignorato non può eccepire in compensazione un proprio contro-credito asseritamente vantato nei confronti del debitore esecutato che al momento della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi sia del tutto ipotetico ed incerto (perché il titolo costitutivo della pretesa ancora sub iudice) e, quindi, non esigibile (non essendo stato accertato, né liquidato in sede giudiziale), poiché la compensazione legale a norma dell’art. 1243 c.c. si verifica solo tra due debiti di denaro altrettanto certi, liquidi ed esigibili (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


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