Le regioni possono derogare al limite di età statale per i dirigenti medici quanto alla funzione di responsabile sanitario delle strutture private accreditate
Pubblicato il 19/05/25 09:34 [Doc.14394]
di Corte Costituzionale


Al «legislatore regionale non è precluso, nell’esercizio della propria autonomia legislativa nella  materia concorrente “tutela della salute”, discostarsi dalle previsioni di cui all’art. 15-nonies, comma  1, del d.lgs. n. 502 del 1992», per la quale i dirigenti medici del SSN sono collocati a riposo a 65 anni  o, al fine di maturare 40 anni di servizio effettivo, non oltre i 70 anni, e all’art. 4, comma 6-bis, del  d.l. n. 215 del 2023, come convertito, che consente sì una deroga a tale limite massimo di età, ma solo  provvisoria.

Segue nell'allegato


 

 


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