Non sono reclamabili le ordinanze cautelari emesse dal giudice dell'esecuzione in sede di opposizione agli atti esecutivi
Pubblicato il 04/07/25 09:12 [Doc.14451]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Trib. Roma, sez. IV civile, ordinanza collegiale, 3 luglio 2025 – Rel. Fernando Scolaro

 

Esecuzione – Opposizione all’esecuzione – Opposizione agli atti esecutivi – Differenze - Fattispecie

 

Pur se qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., costituisce opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617 c.p.c. quella con la quale si contestano specifici atti del processo esecutivo (quale l’autorizzazione alla vendita) e non il diritto del creditore di procedere o l'impignorabilità del bene (nella specie i debitori hanno contestato l’identificazione dell’immobile nell’atto di pignoramento, nella ordinanza di delega, nell’avviso di vendita e in pubblicità come posto al piano terzo anziché al secondo) (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

 

Esecuzione – Opposizione agli atti esecutivi – Ordinanze cautelari – Non reclamabili

 

Non sono reclamabili ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. le ordinanze cautelari emesse dal giudice dell’esecuzione in sede di opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli articoli 617 e 618 c.p.c. (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


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