
Inammissibile il ricorso avverso la legge della regione Calabria che prevede l'inquadramento degli operai idraulico-forestali di azienda Calabria verde nel Ccnl "funzioni locali"
Pubblicato il 12/07/25 00:00 [Doc.14466]
di Corte Costituzionale
È inammissibile il ricorso promosso dal Governo nei confronti dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, numero 27 (Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione), in base al quale il personale addetto alla sorveglianza idraulica, dipendente di Azienda Calabria Verde, è inquadrato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) funzioni locali 2019-2021, di diritto pubblico, anziché sulla base del CCNL relativo ai forestali, di natura privatistica.
È quanto ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza numero 106, ritenendo che la mancanza nel ricorso di qualsiasi riferimento al complesso quadro normativo e giurisprudenziale relativo allo specifico settore degli operai idraulico-forestali ostacoli l’esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in specie in relazione alla pretesa violazione della sfera di competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile.
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