Questioni in tema di decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative e di gravi motivi per la sospensione del decreto ingiuntivo opposto connessi all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo
Pubblicato il 26/01/26 10:56 [Doc.14560]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Trib. Roma, ord., 26 gennaio 2026  – Giudice Maria Pia De Lorenzo

 

Processo civile – Decorrenza termini memorie integrative – Decreto conferma o differimento prima udienza - Necessità

 

Il decorso dei termini per il deposito delle memorie integrative previste dall’art. 171 ter c.p.c. deve ritenersi sospeso fino a quando il giudice, a norma dell’art. 171 bis c.p.c., non emetta il necessario decreto di conferma o differimento della prima udienza, con la conseguenza che i termini di cui all'articolo 171 ter iniziano a decorrere solo quando è pronunciato il decreto e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione, se confermata, o a quella diversa fissata dal giudice istruttore (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

 

Processo civile – Sospensione provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo – Insussistenza gravi motivi – Eccezione nullità fideiussione per violazione normativa Antitrust – Rispetto termine semestrale azioni creditore art. 1957 c.c.

 

Non sussistono i gravi motivi che possono giustificare la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa a norma dell'articolo 642 c.p.c. nel caso in cui l’opponente abbia eccepito la nullità della fideiussione posta a fondamento dell’azione monitoria per violazione della normativa Antitrust, ma la banca opposta appaia aver dato prova di aver coltivato le sue istanze nel rispetto del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c., sicché l’eventuale declaratoria di nullità della relativa deroga sotto il profilo della disciplina consumeristica ovvero per violazione della concorrenza non avrebbe alcuna utilità pratica sul punto (Avv. Francesco Mainetti)  (riproduzione riservata)


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