Mancata iscrizione al ruolo del mediatore e principio di non contestazione
Pubblicato il 12/06/26 16:40 [Doc.14569]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Cass., Sez. 2, sentenza, 8 maggio 2026, n. 13315 – Rel. Andrea Penta

 

Mediazione – Provvigione – Mancata iscrizione mediatore – Omessa contestazione tempestiva – Principio di non contestazione - Applicabilità  

 

Poiché l’iscrizione del mediatore nel registro previsto dalla l. n. 39/1989 (n.d.r.: oggi iscrizioni nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative ex art. 73 d.lgs. n. 59/2010) integra un fatto storico qualificante la posizione soggettiva dell’attore nel rapporto di mediazione dedotto in giudizio, essa rientra nel perimetro applicativo dell’art. 115 c.p.c. e, ove non specificamente e tempestivamente contestata dal convenuto, deve ritenersi pacifica, con conseguente esonero del giudice da ogni verifica probatoria. Ne consegue che l’eccezione concernente la mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, se proposta soltanto nella comparsa conclusionale in primo grado, è tardiva (Avv. Francesco Mainetti) (massima ufficiale)


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