Prededuzione al credito del professionista per l’assistenza nel concordato, utilità per i creditori e onere della prova
Pubblicato il 06/08/16 09:58 [Doc.1463]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Bologna, 10 maggio 2016. Presidente, relatore Atzori.

Fallimento - Prededuzione - Credito del professionista che ha assistito l’imprenditore nel concordato preventivo - Valutazione del giudice - Utilità per i creditori concorsuali dell’operato del professionista – Necessità - Valutazione ex post - Distribuzione dell’onere della prova

Al fine di stabilire se al credito del professionista che ha assistito l’imprenditore nella procedura di concordato preventivo possa essere riconosciuta la prededuzione ai sensi dell’articolo 111 legge fall. nel fallimento successivamente dichiarato, non si potrà prescindere dalla valutazione dell’utilità per i creditori concorsuali dell’operato del professionista, individuando l’esistenza di un collegamento con gli interessi della massa che giustifichi la prededuzione in violazione della tendenziale intangibilità del concorso dei debiti ante fallimento, rispondendo, in caso contrario, dette prestazioni al solo interesse dell’imprenditore, con conseguente riconoscimento del solo privilegio secondo le regole della concorsualità.

L’utilità per i creditori concorsuali dell’operato del professionista è un dato oggettivo e, come tale, non può che essere valutata a posteriori, posto che l’oggetto della prova è ontologicamente in conflitto con un metodo di ricerca che esalti i profili soggettivi in termini di prevedibilità, non potendosi pretendere dalla massa che sopporti i costi di una operazione astrattamente e soggettivamente ritenuta idonea a soddisfare anche gli interessi dei creditori ma rivelatasi nei fatti inutile se non dannosa.

Il professionista che nel fallimento successivamente dichiarato chieda il riconoscimento della prededuzione ex articolo 111 legge fall. per il credito derivante dalle prestazioni di assistenza nella precedente procedura di concordato preventivo potrà limitarsi ad allegare gli effetti protettivi del patrimonio derivanti dalla apertura della procedura di concordato preventivo, mentre al curatore spetterà di dimostrare le circostanze eventualmente idonee a sterilizzare la presunta funzionalità richiesta dal citato articolo 111.

(Massima a cura di Franco Benassi)


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